Consiglio di Stato, sez. III, 12.10.2020 n. 6101
Sul punto questo Consiglio ha avuto modo di precisare che l’atto di cessione di azienda abilita la società subentrante, previa verifica dei contenuti effettivamente traslativi del contratto di cessione, ad utilizzare i requisiti maturati dalla cedente (cfr. Sez. VI, 6 maggio 2014, n. 2306) e che sono certamente riconducibili al patrimonio di una società o di un imprenditore cessionari prima della partecipazione alla gara di un ramo d’azienda, giacché essi devono considerarsi compresi nella cessione in quanto strettamente connessi all’attività propria del ramo ceduto (Cons. Stato, Sez. V, 10 settembre 2010, n. 6550; Sez. III, 17 marzo 2017, n. 1212; nello stesso senso anche Sez. III, 12 dicembre 2018, n. 7022).
[rif. art. 83 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Affitto ramo d'azienda - SOA originaria - Mancato rinnovo o aggiornamento - Perdita dei requisiti di qualificazione (art. 84 d.lgs. n. 50/2016)
- Cessione di ramo di azienda – Debiti della cedente – Assunzione da parte della cessionaria – Limiti (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Affitto ramo d'azienda per avvalimento dei requisiti di partecipazione (art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Fatturato specifico - Affitto di ramo d’azienda - Durata inferiore rispetto alla durata dell’appalto - Irrilevanza (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di partecipazione - Affitto ramo di azienda - Durata inferiore a quella del contratto d'appalto - Esclusione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Modifiche soggettive del concorrente - Cessione ramo di azienda - Anche in fase di aggiudicazione - Subentro - Ammissibilità (art. 106 d.lgs. n. 50/2016)
- Cessione o affitto di ramo d’azienda - Regolarità contributiva - Regolarizzazione postuma (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Adunanza Plenaria: cessione ramo d'azienda e mantenimento qualificazione, attestazione SOA
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)