Consiglio di Stato, sez. III, 10.06.2016 n. 2506
La discrezionalità che compete all’Amministrazione, in caso di rinnovo delle operazioni di gara, è circoscritta dalla motivazione della sentenza che annulla la precedente valutazione.
Allorchè la sentenza di annullamento si limita a rilevare come sia “illogico” un apprezzamento in cui non vi sia corrispondenza tra le valutazioni negative verbalizzate ed il punteggio finale attribuito, senza condizionare il successivo riesame (che ben potrebbe essere anche confermativo del precedente punteggio) si richiede, in fase esecutiva, una valutazione ex novo in cui, secondo logica, siano ricondotti a coerenza il giudizio critico ed il punteggio che lo sintetizza, mediante correzione dell’uno o dell’altro. (…)
Mentre sarebbe legittima l’integrazione in sede giudiziale, da parte dell’Amministrazione competente, della motivazione dell’atto amministrativo effettuata mediante gli atti del procedimento o un successivo provvedimento di convalida, sono invece inammissibili le argomentazioni difensive addotte a giustificazione del provvedimento impugnato mediante un’integrazione postuma effettuata in sede di giurisdizionale (ex plurimis, Consiglio di Stato, sez. III, 10/07/2015, n. 3488; Consiglio di Stato, sez. III, 30/04/2014, n. 2247).C.d.S., sez. III, 26/02/2016, n. 790).
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