Allorquando il bando di gara richieda ai concorrenti di documentare il pregresso svolgimento di “servizi analoghi”, la finalità di tale previsione, secondo consolidata giurisprudenza, è il contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche, dal momento che la locuzione “servizi analoghi” non s’identifica con “servizi identici”; occorre, dunque, ricercare elementi di similitudine tra i servizi presi in considerazione, che possono scaturire solo dal confronto tra le prestazioni oggetto dell’appalto da affidare e le prestazioni oggetto dei servizi indicati dai concorrenti al fine di dimostrare il possesso della capacità economico-finanziaria richiesta dal bando. Pertanto, pur rilevando l’identità del settore imprenditoriale o professionale, il confronto va fatto in concreto tenendo conto del contenuto intrinseco delle prestazioni nonché della tipologia e dell’entità delle attività eventualmente coincidenti.
[rif. art. 83 d.lgs. n. 50/2016]
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- 1) Impresa di recente costituzione - Verifica del possesso dei requisiti (servizi analoghi nel triennio) - Va effettuato sugli anni di effettiva esistenza ed operatività; 2) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura - Attività che non configurano subappalto – Individuazione (art. 83 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
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- Servizi analoghi - Nozione - Non corrisponde a servizi identici - Derogabilità - In caso di specificità e delicatezza del servizio - Necessario comunque un rapporto di corrispondenza e/o omogeneità tra il servizio richiesto e quello svolto (Art. 42)