Consiglio di Stato, sez. V, 03.11.2021 n. 7341
Nell’ipotesi in cui il bando preveda come requisito di fatturato specifico lo svolgimento pregresso di servizi analoghi, tale nozione non è assimilata a quella di servizi identici, ma piuttosto, di servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale (cfr., fra le tante, Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 2021, n. 2048; 2 settembre 2019, n. 6066; 18 dicembre 2017 n. 5944). La ratio sottesa a questa condizione si sostanzia nell’opportuno contemperamento tra l’esigenza di selezionare un imprenditore qualificato ed il principio della massima partecipazione alle gare pubbliche. L’intenzione è, in particolare, quella di soddisfare sia un requisito di natura finanziaria che di natura tecnica, individuando un operatore economico che possegga precedenti esperienze nel medesimo ambito.
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
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- Esperienza pregressa - Richiesta di servizi uguali o identici (anzichè analoghi) - Possibilità - Condizioni (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Servizi analoghi : nozione, finalità e corretta applicazione
- 1) Impresa di recente costituzione - Verifica del possesso dei requisiti (servizi analoghi nel triennio) - Va effettuato sugli anni di effettiva esistenza ed operatività; 2) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura - Attività che non configurano subappalto – Individuazione (art. 83 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti speciali - Servizi analoghi - Avvenuta esecuzione nel triennio - Interpretazioni estensiva - Favor partecipationis - Ammissibile ?
- Servizi identici o analoghi - Svolgimento pregresso - Costituisce requisito di natura tecnica - Conseguenze sull'avvalimento - Soccorso istruttorio - Inammissibilità (art. 49 d.lgs. n. 163/2006 - art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Nozione di servizi "analoghi": non corrisponde a servizi "identici" - Cauzione provvisoria non intestata anche alla società ausiliaria: non comporta esclusione (Artt. 42, 46, 49, 75)