Accesso difensivo – Stretta indispensabilità della documentazione – Accertamento necessario (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2020 n. 2449

Secondo costante giurisprudenza, l’accesso difensivo presuppone la stretta indispensabilità della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici, atteso che nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali ed il diritto all’esercizio del c.d. accesso difensivo (ai documenti della gara cui l’impresa richiedente l’accesso ha partecipato), risulta necessario l’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate (in termini Cons. Stato, V, 28 febbraio 2020, n. 1451).

[rif. art. 53 d.lgs. n. 50/2016]