
Consiglio di Stato, sez. V, 17.04.2020 n. 2449
Secondo costante giurisprudenza, l’accesso difensivo presuppone la stretta indispensabilità della documentazione richiesta al fine di curare o difendere i propri interessi giuridici, atteso che nel quadro del bilanciamento tra il diritto alla tutela dei segreti industriali ed il diritto all’esercizio del c.d. accesso difensivo (ai documenti della gara cui l’impresa richiedente l’accesso ha partecipato), risulta necessario l’accertamento dell’eventuale nesso di strumentalità esistente tra la documentazione oggetto dell’istanza di accesso e le censure formulate (in termini Cons. Stato, V, 28 febbraio 2020, n. 1451).
[rif. art. 53 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Accesso difensivo : non prevale sempre e comunque sui contrapposti interessi
- ACCESSO AGLI ATTI: CENNI ALLA NORMATIVA E PECULIARITÀ DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI
- Accesso agli atti di gara da parte del concorrente classificato all’ ottavo posto in graduatoria (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso informale agli atti di gara - Modalità semplificata - Sufficiente indicazione degli elementi essenziali - Obbligo di ostensione (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Rapporto tra accesso difensivo e segreto tecnico commerciale
- Accesso - Prevalenza sui segreti tecnici e commerciali - Soltanto ad avvenuta instaurazione di un giudizio inerente gli atti di gara (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso all'offerta tecnica : l'interresse del secondo classificato non sempre è prevalente (art. 53 d.lsg. n. 50/2016)
- Accesso difensivo alle offerte - Segreti tecnici o commerciali - Stretta indispensabilità e strumentalità - Onere della prova (art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Accesso agli atti "difensivo" o "defensionale" - Prevalenza su tutela di segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta - Condizioni (Art. 13 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 53 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 53, (Accesso agli atti e riservatezza)