Art. 81, (Documentazione di gara)

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente codice ((e per il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei suddetti requisiti,)) è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici.

2. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’ANAC e l’AGID, sono indicati i dati concernenti la partecipazione alle gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria l’inclusione della documentazione nella Banca dati, i documenti diversi da quelli per i quali è prevista l’inclusione e le modalità di presentazione, i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento. Costituisce oggetto di valutazione della performance il rifiuto, ovvero l’omessa effettuazione di quanto necessario a garantire l’interoperabilità delle banche dati, secondo le modalità individuate con il predetto decreto, da parte del soggetto responsabile delle stesse all’interno dell’amministrazione o organismo pubblico coinvolti nel procedimento. Allo scopo l’ANAC, debitamente informata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, provvede ad effettuare le dovute comunicazioni all’organo di vertice dell’amministrazione o organismo pubblico. Con il medesimo decreto si provvede alla definizione delle modalità relative alla progressiva informatizzazione dei documenti necessari a comprovare i requisiti di partecipazione e l’assenza di cause di esclusione, nonché alla definizione dei criteri e delle modalità relative all’interoperabilità tra le diverse banche dati coinvolte nel procedimento, e le modalità di accesso e di funzionamento della banca dati. A tal fine entro il 31 dicembre 2016, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in accordo con ANAC definisce le modalità di subentro nelle convenzioni stipulate tra l’ANAC tali da non rendere pregiudizio all’attività di gestione dati attribuite all’ANAC dal presente Codice. Fino all’adozione dell’adozione del decreto di cui al presente comma, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVC Pass istituita presso l’ANAC.

3. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di validità di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.

4. Gli esiti dell’accertamento dei requisiti generali di qualificazione, costantemente aggiornati, con riferimento al medesimo partecipante nei termini di efficacia di ciascun documento, possono essere utilizzati anche per gare diverse.