Il canone ermeneutico da applicare per il caso di riduzione percentuale del tempo di esecuzione difforme dalla lex specialis dev’essere volto a garantire il favor partecipationis (tipico delle gare pubbliche), attuato mediante la conservazione dell’offerta e del suo contenuto utile, in modo da permettere l’assegnazione del punteggio corrispondente alla sola percentuale ammessa a valutazione, senza invece tenere conto, sempre ai fini della valutazione, dell’ulteriore percentuale di sconto offerta in eccedenza rispetto al limite stabilito.
Tale conclusione trova riscontro nella prevalente giurisprudenza del Consiglio di Stato, il quale, riaffermando un indirizzo di portata generale, ha puntualizzato che “in materia di gare pubbliche, il principio di tassatività delle cause di esclusione esige, ove richiamato in relazione allo scrutinio di offerte tecniche, che le stesse debbano essere escluse solo quando siano a tal punto carenti degli elementi essenziali da ingenerare una situazione di incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta, ovvero in presenza di specifiche clausole della legge di gara che tipizzino una siffatta situazione di incertezza assoluta” (Consiglio di Stato, sez. III, n. 1137/2018), incertezza che può essere risolta con l’assegnazione del punteggio corrispondente alla percentuale di massima riduzione del tempo contrattuale (cfr. TAR Trieste, 09.03.2020 n. 101).