Consiglio di Stato, sez. V, 08.11.2022 n. 9803
Con il quinto motivo, in via subordinata, l’appellante censura la sentenza per non aver rilevato il vizio (dedotto con l’ultimo motivo del ricorso introduttivo) che inficerebbe la lex specialis di gara per aver previsto che nella busta recante l’offerta tecnica venissero inserite contestualmente sia le proposte afferenti gli elementi qualitativi di valutazione, sia quelle relative alla riduzione dei tempi (sub-criterio A11- Tempi di intervento, oggetto di valutazione di tipo automatico). In tal modo si sarebbe integrata una illegittima commistione tra elementi dell’offerta tecnica soggetti a valutazione discrezionale ed elementi soggetti a valutazione automatica, al pari di quanto si rileva nel caso di commistione tra offerta tecnica ed elementi dell’offerta economica quale il prezzo.
Il motivo è infondato, considerato che il principio invocato dall’appellante non appare sorretto da alcun dato normativo; e, anzi, emergono indicazioni contrarie ove si tenga conto che l’art. 95, comma 6, del codice dei contratti pubblici, nel disciplinare i criteri di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, privilegia una valutazione condotta sulla scorta di criteri oggettivi (e quindi anche automatici: si pensi al possesso, o non, di una certificazione di qualità) e, comunque, non preclude la indicazione di criteri automatici insieme a criteri che presuppongono una valutazione tecnica, purché connessi all’oggetto dell’appalto.
RISORSE CORRELATE
- Offerta tempo - Riduzione del 100 % - Inattendibilità
- Offerta Tempo - Contrasto con il Cronoprogramma - Soccorso procedimentale - Possibilità
- Offerta tempo inclusa nell’ offerta tecnica : illegittimità
- Offerta tempo - Cronoprogramma - Inserimento nell' offerta tecnica - Non comporta esclusione
- Riduzione del tempo di esecuzione superiore al massimo consentito dal Bando: esclusione dell'offerta ?
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)