Consiglio di Stato, sez. III, 13.01.2020 n. 284
Ritiene il Collegio che l’interpretazione logico-sistematica della clausola del disciplinare di gara conduca al rigetto dell’appello.
La Commissione di gara ha inteso correttamente che il contratto di punta deve essere eseguito in un solo anno. (…)
Letteralmente, il riferimento per definire il contratto di punta è rappresentato dall’importo annuo posto a base di gara e si richiede che tale contratto deve essere stato eseguito in “almeno uno degli anni del triennio” di riferimento.
Il significato logicamente attribuibile all’espressione utilizzata dalla clausola, tenuto conto sia del riferimento all’importo annuale posto a base di gara, sia della funzione svolta dal contratto di punta, è nel senso che il concorrente deve avere svolto il servizio almeno in uno di essi (escludendo dunque che possa avere eseguito il contratto in un anno non ricompreso nel triennio).
Se si interpretasse la norma nel senso di consentire che l’importo cospicuo del “contratto di punta” (…) venisse diluito nel corso di più annualità, come sostiene la ricorrente, risulterebbe snaturata la funzione dimostrativa della elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica che organizzativa, che il “contratto di punta” intende assolvere.
E’ ragionevole, in altri termini, interpretare la clausola nel senso che il concorrente debba dimostrare di essere in grado di far fronte all’ammontare annuale della prestazione a base di gara attraverso la prova di avere effettuato una analoga prestazione di importo di poco inferiore (l’80%).
Né siffatta interpretazione contrasta con il principio di massima concorrenzialità, atteso che la stazione appaltante gode di massima discrezionalità nella scelta dei requisiti di capacità dei concorrenti che intende selezionare, col solo limite di non eccedere dall’oggetto dell’appalto per tipologia e caratteristiche (Consiglio di Stato sez. V, 22/01/2015, n. 259; Sez. IV, 04/06/2013, n. 3081).
Né può condurre a diverse conclusioni il richiamo al favor partecipationis, invocato dalla ricorrente, considerato che la clausola del disciplinare non è equivoca e che il suo significato logico, nel senso seguito dalla Commissione, è stato chiaramente inteso dalle altre imprese partecipanti alla gara.
A riprova di ciò, l’unico quesito che è stato sollevato con riguardo alla clausola in questione ha avuto ad oggetto l’ammontare preteso del “contratto di punta”, ritenuto eccessivo, ma non la richiesta di svolgimento annuale dei servizi analoghi del “contratto di punta”.[rif. art. 83 d.lgs. n. 50/2016]
RISORSE CORRELATE
- Requisiti di punta - Avvalimento plurimo o frazionato - Non ammissibile (art. 83 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisito (o contratto) di punta - Avvalimento plurimo o frazionato - Inammissibilità - Conseguenze (art. 83 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti speciali - Mezzi di prova diversi da quelli previsti dal Codice - Nullità (art. 83 , Allegato XVII d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti di esecuzione - Eterointegrazione del bando - Illegittimità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Chiarimenti della Stazione Appaltante: possono introdurre requisiti di partecipazione o motivi di esclusione non previsti nella lex specialis ?
- 1) Requisiti di partecipazione – Norme e regolamenti vigenti - Etero integrazione della lex specialis - Legittimità; 2) Avvalimento – Requisiti personali di carattere generale – Inammissibilità (art. 83 , art. 89 d.lgs. n. 50/2016)
- Bando Tipo n. 3: chiarimenti ANAC sui servizi di punta e sui requisiti in caso di raggruppamento
- Requisiti speciali - Servizi analoghi - Avvenuta esecuzione nel triennio - Interpretazioni estensiva - Favor partecipationis - Ammissibile ?
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)