Regolarità fiscale – Istanza di rateizzazione – Definizione agevolata – Differenza – Operatività (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Perugia, 31.07.2019 n. 455

Con specifico riferimento all’istanza di rateizzazione di cui all’art. 19 del d.P.R. n. 602/1973, è ormai pacifico che l’esclusione possa essere evitata solo nel caso in cui, entro i termini per la partecipazione alla gara, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta – con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo – da parte dell’amministrazione finanziaria, non risultando sufficiente a tal fine la sola presentazione della domanda.
Secondo autorevole giurisprudenza, infatti, “il requisito della regolarità fiscale può dirsi sussistente solo qualora, prima del decorso del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara di appalto, l’istanza di rateizzazione sia stata accolta con l’adozione del relativo provvedimento costitutivo” (Consiglio di Stato Ad. Plen., 20 agosto 2013, n. 20).
Tale orientamento è condiviso anche dalla più recente giurisprudenza che si è pronunciata sul nuovo art. 80 del Codice, osservandosi che in sede di gara pubblica il requisito della regolarità fiscale può essere sussistente, pure in presenza di una violazione accertata, solo se l’istanza di rateizzazione sia stata presentata dal concorrente e sia stata accolta prima della scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, o della presentazione dell’offerta, costituisce pacifica giurisprudenza del giudice amministrativo; non è infatti sufficiente che prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta il contribuente abbia semplicemente inoltrato istanza di rateizzazione, occorrendo anche che, entro la predetta data, il relativo procedimento si sia concluso con un provvedimento favorevole dell’amministrazione finanziaria (Consiglio di Stato, sez. V, 12 febbraio 2018, n. 856; cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 marzo 2019, n. 1753; id. [già su questo sito] sez. V, 5 marzo 2019, n. 1525 che, in relazione sempre all’art. 80, comma 4, del Codice richiama le conclusioni dell’Adunanza Plenaria, 20 agosto 2013, n. 20).
Ancora, “la mera presentazione dell’istanza di rateizzazione non rilevi ai fini della dimostrazione del requisito della regolarità fiscale…Pertanto, affinché la stazione appaltante non escluda l’operatore economico dalla gara, è necessario che, al momento della dichiarazione dei requisiti di partecipazione, l’istanza di rateizzazione sia stata non solo presentata ma anche accolta dall’Amministrazione finanziaria” (T.A.R. Piemonte, sez. I, 18 marzo 2019, n. 294; analogamente, Consiglio di Stato, sez. V, 19 febbraio 2018, n. 1028; id., 12 febbraio 2018, n. 856; id., sez. III, 12 aprile 2018, n. 2210; id. sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6027, in base alla quale, anche con riferimento all’art. 80, comma 4, del Codice, “l’eventuale ammissione del debitore a rateizzazione può impedire l’esclusione dalla gara ma solo a condizione che, entro la data ultima per la presentazione della domanda, l’istanza sia stata non solo formulata ma anche accolta dall’amministrazione finanziaria. Ciò comporta (per converso) che la conclamata esistenza di un grave insoluto fiscale in epoca antecedente alla presentazione della domanda di partecipazione (e in assenza di istanze di rateizzazione accolte dall’amministrazione finanziaria) non impedisca l’operatività della clausola legale di esclusione”).

Tanto premesso, è del tutto inconferente il richiamo operato dalla difesa della ricorrente a recente arresto del Consiglio di Stato (sez. V, 2 gennaio 2019 n. 15) asseritamente applicabile alla controversia per cui è causa, in quanto riguardante invece fattispecie differente, come ben argomentato dalla difesa della stazione appaltante.
In quel caso, infatti, l’impegno formale al pagamento delle imposte viene ad essere fatto coincidere (e ad essa viene, pertanto, coordinato) con la procedura di “definizione agevolata” delle pendenze con gli agenti della riscossione di cui all’art. 6 del d.l. n. 193/2016 e non con una semplice istanza di rateizzazione ex art. 19, del d.p.r. n. 602/1973, come invece è accaduto nel caso di cui si controverte.
La differenza, come detto, non è di poco conto perché, mentre nel caso della definizione agevolata ex art. 6. d.l. 193/2016 (istituto di natura eccezionale sotto il profilo temporale), l’ammissione alla procedura non è subordinata ad alcun atto di assenso da parte dell’Agente della riscossione (tanto è vero che è lo stesso contribuente, manifestando la volontà di avvalersene, a decidere il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento e tutti i conseguenti benefici previsti vengono accordati automaticamente), nel caso della semplice rateizzazione ex art. 19 d.p.r. n. 602/1973 il beneficio non si produce automaticamente ma viene “concesso” con apposito atto dell’Agente della riscossione che può, dunque anche denegarlo.
Nella rateizzazione “tradizionale”, pertanto, la semplice richiesta del contribuente non può integrare alcuna formalizzazione di impegno al pagamento fintanto che non sia intervenuto apposito provvedimento di ammissione al beneficio e solo se tale ammissione avviene prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’impegno stesso piò essere considerato tempestivo ai fini di una partecipazione alla gara senza pendenze ostative.

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