
Consiglio di Stato, sez. III, 18.07.2019 n. 5068
Viene in esame il disposto dell’art. 105, comma 3, lett. c bis (inserita dall’art. 69, comma 1, lett. c), d.lvo n. 56 del 19 aprile 2017) del d.lvo n. 50/2016, ai sensi del quale “le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto: (….) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto”. (…)
Deve invero osservarsi che la necessità di garantire l’effetto utile della previsione, recentemente introdotta, non consente di attribuire ad essa, ai fini della delimitazione del suo perimetro applicativo, un significato tale da abbracciare prestazioni che, in mancanza della stessa, sarebbero state comunque acquisibili dal soggetto affidatario ovvero, addirittura, da imporre oneri dichiarativi e documentali che, prima della sua introduzione, non sarebbero stati configurabili a carico del concorrente alla gara.
A tale risultato si perverrebbe, ad avviso della Sezione, qualora si ritenesse di circoscrivere l’utilizzazione dell’istituto, come preteso dalla parte appellante, con riferimento alle prestazioni “secondarie” e/o “sussidiarie”, ovvero a quelle non direttamente rivolte alla stazione appaltante e non coincidenti contenutisticamente con la prestazione dedotta in contratto: prestazioni che, anche a prescindere dalla previsione suindicata, sarebbero state comunque e legittimamente acquisibili ab externo dal soggetto affidatario, rivolgendosi ai propri fornitori, indipendentemente dall’epoca di stipula dei relativi contratti e senza essere tenuto al deposito degli stessi presso la stazione appaltante.
Del resto, l’istituto de quo, proprio perché si configura come derogatorio rispetto alla generale disciplina del subappalto, è evidentemente ancorato ai medesimi presupposti applicativi, a cominciare dalla determinazione contenutistica della prestazione eseguibile mediante il ricorso all’impresa “convenzionata”.
In tale ottica, il riferimento della disposizione alle “prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari” non assume valenza restrittiva (della portata applicativa della previsione), come avverrebbe se si ritenesse che esso implica la necessità che l’utilità della prestazione ridondi ad esclusivo vantaggio, in senso materiale, dell’impresa affidataria (piuttosto che dell’Amministrazione), ma allude alla direzione “giuridica” della prestazione, ovvero al fatto che l’unica relazione giuridicamente rilevante, anche agli effetti della connessa responsabilità, è quella esistente tra stazione appaltante e soggetto affidatario.
Applicando le citate coordinate ermeneutiche alla fattispecie oggetto di giudizio, il requisito de quo, connesso alla disponibilità di una “sede operativa” avente le indicate caratteristiche geografiche e destinata alla esecuzione del servizio oggetto di affidamento, è stato ritenuto astrattamente idoneo ad essere garantito mediante un “contratto continuativo di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritto in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’appalto”, ai sensi della disposizione citata, che tuttavia, secondo il Collegio, avrebbe dovuto essere opportunamente indicato in sede di compilazione del DGUE.
RISORSE CORRELATE
- Subappalto - Individuazione - Requisiti cumulativi , non alternativi (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Subappalto e lavoro autonomo - Limiti (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Contratti continuativi di cooperazione - Utilizzo per sopperire alla carenza dei requisiti - Inammissibilità (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- 1) Impresa di recente costituzione - Verifica del possesso dei requisiti (servizi analoghi nel triennio) - Va effettuato sugli anni di effettiva esistenza ed operatività; 2) Contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura - Attività che non configurano subappalto – Individuazione (art. 83 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Avvalimento - Subappalto all'impresa ausiliaria - Differenza con il subappalto a terzi - Non opera il limite percentuale bensì soltanto quello dei requisiti prestati - Subappalto all'impresa ausiliaria di una quota preponderante delle attività oggetto dell’appalto e finanche di quelle principali - Ammissibilità (art. 89 , art. 105 d.lgs. n. 50/2016)
- Offerta tecnica - Punteggio aggiuntivo - Disponibilità di una sede operativa entro una certa distanza fin dalla data di presentazione delle offerte - Illegittimità (art. 30 , art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- La mancata dimostrazione di una sede operativa nel territorio del Comune appaltante (o limitrofo) può essere sanata mediante soccorso istruttorio?
- Art. 105, (Subappalto)