Contratti continuativi di cooperazione – Utilizzo per sopperire alla carenza dei requisiti – Inammissibilità (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Bologna 29.01.2020 n. 87

Quanto, invece, al secondo motivo di impugnazione, il – omissis – lamenta la violazione dell’art. 105 comma 3 bis del Codice dei Contratti Pubblici perché a suo dire il requisito di partecipazione concernente il possesso dell’autorizzazione per la revisione degli autoveicoli previsto dall’art. – omissis – del Disciplinare di Gara, sarebbe stato da esso soddisfatto mediante la stipulazione del contratto continuativo di cooperazione previsto dall’art. 105 comma 3 lett. c bis D. Lgs 50/2016. Al riguardo, tuttavia, al di là delle problematiche concernenti la possibilità o meno che il contratto di cooperazione possa essere utilizzato per sopperire alla carenza dei requisiti soggettivi di partecipazione alla gara da soddisfare unicamente con l’avvalimento (T.A.R. Veneto, sez. I, 15.2.2019, n.198), ad essere dirimente nel caso in discussione è il chiarimento specificamente reso sul punto dalla stazione appaltante (– omissis –), con il quale l’Amministrazione ha sciolto ogni dubbio sulla necessità del possesso in capo all’affidatario del requisito della autorizzazione prevista dall’art. – omissis – del Disciplina di Gara, atto autonomamente lesivo, ma mai impugnato dal – omissis –, sicché la stazione appaltante non poteva che procedere all’esclusione del partecipante, una volta accertata la carenza del requisito, per come specificato nel chiarimento citato.