Consiglio di Stato, sez. V, 08.05.2019 n. 2991
Invero, se è indubbio che compete alla stazione appaltante individuare, alla luce delle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche tecniche dei beni oggetto della prestazione d’appalto, è parimenti vero che una volta definitele all’interno della lex specialis di gara, le stesse diventano vincolanti ed immodificabili non solo per gli operatori economici che intendano partecipare alla procedura concorrenziale, dovendo ad esse conformare il contenuto delle proprie offerte, ma pure per la stessa stazione appaltante, che non può mutarle in corso di gara, neppure per via interpretativa.
Neppure è persuasiva la tesi secondo cui opererebbe, nella materia su cui si verte, un immanente e generale principio di equivalenza delle specifiche tecniche, non risultandone integrati, nel caso di specie, i presupposti: il principio (espresso dapprima nell’art. 68 del d.lgs. n. 163 del 2006 e quindi dall’art. 68, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016), concepito a tutela della concorrenza, trova applicazione nel senso che qualora siano inserite nella legge di gara delle specifiche tecniche a tal punto dettagliate da poter individuare un dato prodotto in maniera assolutamente precisa (con una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, con riferimento a un marchio o ad un brevetto), ipotesi che qui non ricorre, per favorire la massima partecipazione deve essere data la possibilità della proposta che ottemperi in maniera equivalente agli stessi requisiti.
In estrema sintesi, tale principio vincola infatti l’amministrazione solo qualora il bando di gara, il capitolato d’oneri o i documenti complementari dettagliatamente menzionano un marchio, un brevetto o un tipo, un’origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o taluni prodotti; tale indicazione deve essere accompagnata già nel bando dall’espressione “o equivalente” (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 11 luglio 2016, n. 3029).
Nel caso in esame, peraltro, non si versa nell’ipotesi della richiesta di un prodotto così specificamente individuato da restringere eccessivamente la possibilità di partecipazione alla gara, atteso che il già richiamato art. 2 della Specifica tecnica si limitava ad individuare le caratteristiche minime della fornitura, individuate – tra l’altro – dal punto di vista delle sue componenti meccaniche (e non invece del marchio o della produzione); ne consegue che la stazione appaltante non era tenuta a valutare ogni prodotto in ipotesi equivalente, ma solamente a riscontrare la presenza di tutte le caratteristiche richieste nel bando per il corretto e ottimale funzionamento del servizio.
RISORSE CORRELATE
- Specifiche tecniche degli appalti : quadro normativo e sentenze di riferimento
- Forniture : differenza tra omologazione ed equivalenza
- Principio di equivalenza non applicabile con il criterio del prezzo più basso
- Principio di equivalenza : il concorrente deve fornirne la prova già in sede di gara - Verifica d’ufficio della Stazione Appaltante o dimostrazione in via postuma in sede giudiziale : impossibilità
- Principio di equivalenza delle specifiche tecniche (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di equivalenza non applicabile in caso di offerta tecnica inidonea (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Sul principio di equivalenza (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di equivalenza ed efficacia vincolante della verificazione per il Giudice
- Equivalenza - Valutazione implicita - Schede tecniche dei prodotti - Idoneità (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Giudizio di equivalenza implicito - Motivazione per relationem - Livello minimo visibilità (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Specifiche tecniche - Principio di equivalenza - Commissione di gara - Valutazione di equivalenza implicita - Condizioni (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di equivalenza - Applicabilità ex lege - Non occorre specifica valutazione - Implicita nell'attribuzione del punteggio al concorrente (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Specifiche tecniche - Equivalenza - Valutazione della Commissione di gara - Può essere effettuata anche in forma implicita (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Prova di equivalenza delle specifiche tecniche ex art. 68 d.lgs. n. 50/2016
- Specifiche tecniche dell'offerta ed equivalenza: principi consolidati
- Principio di equivalenza – Limiti – Contenuto – Ratio (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Appalti di fornitura: corretta applicazione del principio di equivalenza delle specifiche tecniche
- Principio di equivalenza - Limiti - Non può essere invocato per ammettere offerte tecnicamente inappropriate (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Equivalenza dell'offerta - Dimostrazione a carico dell'operatore economico - Modalità - Differenza tra nuovo e vecchio Codice (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Equivalenza prodotti - Verifica da parte della Stazione appaltante: può avvenire mediante il progettista - Dimostrazione da parte del concorrente: va effettuata in gara - Inammissibilità dimostrazione in giudizio, neppure a mezzo CTU (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di equivalenza - Obbligo per la Stazione appaltante di valutare prodotti con specifiche tecniche analoghe - Sussiste - Onere del concorrente dimostrare l'equivalenza sin dalla presentazione dell'offerta (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Specifiche tecniche - Devono essere indicate nei documenti di gara - Principio di equivalenza - Opera anche in mancanza di clausola espressa (art. 68 d.lgs. n. 163/2006 - art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Forniture prodotti - Specifiche tecniche - Principio di equivalenza - Discrezionalità tecnica della Stazione appaltante (art. 68 d.lgs. n. 163/2006 - art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Specifiche tecniche - Principio di equivalenza - Finalità - Massima partecipazione alla gara (Art. 68)
- 1) Clausola di equivalenza, mancanza nel bando di gara, eterointegrazione da parte del Giudice, inammissibilità - 2) Commissione di gara, chiarimenti, limiti, rispetto dei requisiti minimi ed essenziali previsti dalla lex specialis (Artt. 68 , 84)
- Principio di equivalenza dei prodotti nelle gare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (art. 68)
- Specifiche tecniche - Requisiti minimi - Clausola di equivalenza - In mancanza di previsione nella lex specialis non può essere integrata dalla Commissione, nè dal Giudice Amministrativo (Art. 68)
- Prodotti equivalenti: la prova e la dichiarazione di equivalenza vanno rese già in sede di offerta (Art. 68)