Prodotti equivalenti: la prova e la dichiarazione di equivalenza vanno rese già in sede di offerta (Art. 68)

Cons. Stato, sez. III, 30.04.2014 n. 2273

(sentenza integrale)

(estratto)

Se è del tutto pacifico che, ai sensi dell’art. 68, comma 4, del d.lgs. n. 163 del 2006, non è consentito alle stazioni appaltanti respingere un’offerta per il motivo che i prodotti ed i servizi offerti non sono conformi alle specifiche di riferimento, se nell’offerta stessa è data prova, con qualsiasi mezzo appropriato, che le soluzioni proposte corrispondano in maniera equivalente ai requisiti richiesti dalle specifiche tecniche, ciò significa che, in caso di prodotto non conforme e di mancanza della citata prova in sede di offerta ( il che, come s’è detto, non è contestato nella fattispecie all’esame ), ne deriva l’automaticità dell’esclusione, senza che possa ravvisarsi in capo alla stazione appaltante un onere di attività di indagine circa l’eventuale equivalenza.

Fonte: www.giustizia-amministrativa.it

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