
TAR L’Aquila, 07.03.2020 n. 100
Il Comune afferma di aver attivato il soccorso istruttorio e assegnato 7 gg all’esito dei quali il ricorrente produceva ricevuta con CIG errato e richiama un orientamento giurisprudenziale secondo il quale, la norma sul soccorso istruttorio (art. 83, comma 9, d.lg. n. 50/2016), non preveda ulteriori richieste di chiarimento, legando l’esclusione alla mancata regolarizzazione nel termine dato, avente carattere perentorio, in quanto è necessario assicurare celerità e certezza nella fase di conclusione del procedimento di scelta del contraente, con conseguente impossibilità di attivare, in tali casi, il soccorso istruttorio. Non sarebbe, secondo l’ente locale, ammissibile il “soccorso del soccorso” atteso che tale evenienza determinerebbe un’evidente violazione del principio della par condicio concorrenziale, ammettendo che un concorrente (il quale avrebbe dovuto comprovare il possesso dei requisiti di ordine oggettivo sin dalla partecipazione alla gara) non solo possa sottrarsi a tale obbligo senza conseguenze di sorta, ma che vi si possa sottrarre anche successivamente. (…)
Né può ritenersi preclusiva alla prosecuzione della gara la produzione, come avvenuto nel caso di specie, oltre il termine (recte: orario) assegnato per il soccorso istruttorio (nella fattispecie, la ricevuta del pagamento del contributo ANAC era trasmessa entro il termine, ma oltre l’orario fissato).
E ciò in considerazione del favor partecipationis cui è ispirata la norma sul potere di soccorso istruttorio del codice del codice dei contratti pubblici (art. 83, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Quanto alla produzione della ricevuta di pagamento oltre l’orario assegnato in fase di soccorso istruttorio, è appena il caso di evidenziare che la disciplina del soccorso istruttorio autorizza la sanzione espulsiva quale conseguenza della sola inosservanza, da parte dell’impresa concorrente, all’obbligo di integrazione documentale. Nella specie, l’impresa aveva assolto all’obbligo di produzione documentale entro il termine assegnato, ma è evidente che per mero lapsus calami allegava una ricevuta errata e procedeva immediatamente, nella stessa data, ad allegare la ricevuta corretta. Orbene, l’Amministrazione, una volta avvedutasi che il -Omissis- aveva presentato la ricevuta relativa ad una gara diversa, in ossequio ai canoni di buona fede e correttezza, che devono uniformare i rapporti tra p.a. e cittadino, avrebbe potuto chiedere ulteriori delucidazioni alla concorrente oppure verificare autonomamente il pagamento della somma attraverso l’accesso al portale Anac.
RISORSE CORRELATE
- Differenza tra " soccorso procedimentale " e " soccorso istruttorio " rispetto ad elementi essenziali dell' offerta tecnica e dell' offerta economica
- Contributo ANAC - Condizione di ammissibilità dell’offerta - Appalto di servizi - Omesso pagamento - Soccorso istruttorio - Esclusione (art. 83 , art. 213 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio: tre sentenze applicative (garanzia provvisoria, referenze bancarie, termine del procedimento) (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio - Termine per l'integrazione documentale - Inosservanza - Esclusione - Indirizzo PEC cui inviare la documentazione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- PassOE - Soccorso istruttorio - Limiti - Soltanto se la registrazione ad AVCPass è avvenuta prima della scadenza del termine di partecipazione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio - Differenza tra "irregolarità essenziale" ed "elemento essenziale dell’offerta" - Applicazione alla garanzia provvisoria (art. 83 , 93 d.lgs. n. 50/2016)
- Soccorso istruttorio - Interpretazione estensiva e costituzionalmente orientata - Tre sentenze applicative (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)