Subappalto – Terna – Soccorso istruttorio – Sostituzione dei subappaltatori non qualificati – Impossibilità – Non comporta esclusione (art. 105 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Palermo, 17.05.2018 n. 1096

Il Giudice Amministrativo ha condiviso il parere del Consiglio di Stato n. 2286 del 03.11.2016, fatto proprio dall’ANAC nella delibera n. 487 del 3 maggio 2017, nel quale si precisa che occorre dare un’interpretazione comunitariamente orientata dell’art. 80, commi 1 e 5, del d.lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016, avente ad oggetto le cause di esclusione dalla gare di appalto.
Ciò posto, si è affermato che “quando è fornita una terna di possibili subappaltatori, è sufficiente ad evitare l’esclusione del concorrente che almeno uno dei subappaltatori abbia i requisiti e sia qualificato per eseguire la prestazione da subappaltare, ovvero che il concorrente dichiari di rinunciare al subappalto, avendo in proprio i requisiti per eseguire le prestazioni”.
Nella specie è incontroverso che uno dei tre subappaltatori indicati dalla ricorrente era qualificato e, pertanto, è stata ritenuta illegittima l’esclusione per mancata sostituzione dei subappaltatori non qualificati.