Nella GURI del 16.06.2018 n. 88 è stato pubblicato il Decreto 31.01.2018 con il quale il MIT stabilisce i limiti per la determinazione del compenso degli arbitri che compongono il collegio arbitrale, ai sensi dell’art. 209, comma 16 del Codice dei Contratti pubblici.
Il Decreto prevede che il compenso spettante al Collegio arbitrale non può superare i limiti indicati nella tabella di cui all’allegato A, stabiliti in funzione del valore della controversia.
Vengono fornite indicazioni per la determinazione del valore della controversia con la specificazione che il compenso spettante al Collegio arbitrale è ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, secondo i seguenti criteri:
a) al presidente spetta un compenso pari a quello spettante agli altri due componenti del medesimo Collegio maggiorato di un importo non superiore al 20% del suddetto compenso;
b) al Segretario, in caso di nomina, spetta un compenso non superiore al 5% per cento del compenso complessivo.
Il Decreto dispone inoltre:
– nel caso in cui l’arbitrato sia deciso con pronuncia di rito la misura dei compensi è sempre pari al minimo previsto dallo scaglione, aumentato al massimo di un importo pari al 0,05% della differenza tra il valore della controversia e il minimo dello scaglione di riferimento, in presenza di elementi significativi di pregio;
– in caso di conciliazione è dovuto il compenso minimo indicato nella tabella ridotto della metà.