
Consiglio di Stato, sez. III, 18.01.2018 n. 310
Secondo quanto precisato da ANAC nelle Linee guida n. 8 per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando, nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili, a proposito dell’attuale art. 63, ma richiamando anche tutta la giurisprudenza formatasi in passato, per i casi in cui una fornitura e un servizio siano effettivamente infungibili, il legislatore, comunitario e nazionale, ha previsto deroghe alla regola della selezione attraverso una selezione pubblica, considerato che l’esito di un’eventuale gara risulterebbe scontato, esistendo un unico operatore economico in grado di aggiudicarsela e, conseguentemente, l’indizione di una procedura ad evidenza pubblica determinerebbe uno spreco di tempo e di risorse.
Naturalmente, trattandosi di una deroga alla regola della gara pubblica, occorre che l’infungibilità sia debitamente accertata e motivata nella delibera o determina a contrarre dell’amministrazione, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, ovvero dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.
Come affermato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia europea (cfr. Sentenza della C. Giust. UE 8 aprile 2008, causa C-337/05), confermata del resto dalla giurisprudenza della Sezione (sez. III, 8 gennaio 2013, n. 26) la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara riveste carattere di eccezionalità rispetto all’obbligo delle amministrazioni aggiudicatrici di individuare il loro contraente attraverso il confronto concorrenziale, per cui la scelta di tale modalità richiede un particolare rigore nell’individuazione dei presupposti giustificativi, da interpretarsi restrittivamente, ed è onere dell’amministrazione committente dimostrarne l’effettiva esistenza.
Del resto, va anche precisato che l’esclusiva si riferisce a un prodotto o a un processo, l’esistenza di un diritto esclusivo non implica necessariamente che il bisogno del contraente non possa essere soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altri prodotti o processi.
Nei casi di infungibilità dei prodotti e dei servizi, il Codice prevede la possibilità di derogare ai principi dell’evidenza pubblica.
RISORSE CORRELATE
- Accertamento dell' infungibilità di una fornitura o di un servizio e procedura di acquisto
- Infungibilità - Unico operatore in grado di eseguire la fornitura - Non significa che il bene è infungibile - Lock in - Soluzione (art. 68 d.lgs. n. 50/2016)
- Repair exchange - Sostituzione della fornitura in alternativa alla manutenzione - Legittimità - Limite del lock in (art. 63 , art. 100 d.lgs. n. 50/2016)
- Infungibilità - Dimostrazione - Necessità - Procedura negoziata senza bando - Occorre previa indagine preliminare di mercato (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Consultazioni preliminari di mercato - Accertamento dell'infungibilità di beni, prestazioni e servizi - Idoneità (art. 66 , art. 67 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata senza bando - Interpretazione - Presupposti - Differenza con affidamento diretto - Obbligo di consultazione di altri Operatori Economici (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Acquisti infungibili in ambito sanitario: indicazioni ANAC alle Stazioni Appaltanti
- Negoziata senza previa pubblicazione del bando - Linee Guida ANAC n. 8 - Applicazione - Principio di esaurimento comunitario e di importazioni parallele (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Linee guida ANAC n. 8: procedure negoziate senza bando per forniture e servizi infungibili
- Art. 63, (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara)