TAR Catanzaro, 22.08.2017 n. 1331
Va premesso che la giurisprudenza amministrativa riconosce alle amministrazioni appaltanti un’ampia discrezionalità nella predisposizione delle clausole dei bandi di gara (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. II, 08/11/2016, n. 917), Con la precisazione che la necessaria libertà valutativa di cui dispone la P.A. appaltante, nell’ambito dell’esercizio della discrezionalità tecnica che alla stessa compete in sede di predisposizione della lex specialis della gara, deve pur sempre ritenersi limitata da riferimenti logici e giuridici che derivano dalla garanzia di rispetto di principi fondamentali altrettanto necessari nell’espletamento delle procedure di gara, quali quelli della più ampia partecipazione e del buon andamento dell’azione amministrativa (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 02/05/2011, n. 3723).
Ne consegue che l’esercizio del potere di predisposizione dei bandi di gara costituisce manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che essa non sia macroscopicamente viziata da illogicità, arbitrarietà, irragionevolezza o irrazionalità (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 05/02/2013, n. 158).
Orbene, stanti le predette coordinate ermeneutiche di riferimento, la clausola che prevede che, nel caso in cui i campioni (da analizzare prima della proposta di aggiudicazione) non dovessero essere ritenuti dalla commissione conformi alle caratteristiche tecniche specificate nella scheda tecnica, il concorrente dovrà sostituire gli articoli interessati e fornire altri campioni a dimostrazione dell’avvenuto adempimento, non sembra essere affetta da particolari vizi di illogicità, irragionevolezza o arbitrarietà.
Ciò tanto più se si considera che la clausola impugnata assicura la par condicio tra gli offerenti, che la gara è aggiudicata al maggior ribasso (quindi, senza una autonoma offerta tecnica) e che il bando addirittura non prevede, nel caso in esame, la messa a disposizione da parte dei concorrenti dei campioni dei prodotti offerti a pena di esclusione dalla procedura.
Quanto appena esposto è, del resto, conforme al prevalente indirizzo della giurisprudenza amministrativa, in virtù del quale la produzione della campionatura tende a consentire l’apprezzamento, su un piano di effettività, dei requisiti di idoneità dell’impresa ammessa alla gara a rendere una prestazione conforme alle specifiche del disciplinare di gara, in funzione probatoria e dimostrativa, e non ad substantiam.
Secondo la citata giurisprudenza (per giunta, formatasi con riguardo alla più rigorosa ipotesi dell’offerta economicamente più vantaggiosa), il campione non è un elemento costitutivo, ma semplicemente dimostrativo, dell’offerta (tecnica), che consente all’Amministrazione di saggiare e di toccare con mano, se così può dirsi, la bontà tecnica del prodotto offerto, e non può considerarsi parte integrante di essa, per quanto oggetto di valutazione, a determinati fini, da parte della Commissione giudicatrice, perché la sua funzione è quella, inequivocabile, di fornire la “dimostrazione delle capacità tecniche dei contraenti”, per gli appalti di forniture, attraverso la “produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire” (così, espressamente, Cons. Stato, Sez. III, 08/09/2015, n. 4190 e 03/02/2017, n. 475).
RISORSE CORRELATE
- Campioni dei prodotti possono essere inseriti tra gli elementi sostanziali e qualificanti dell’ offerta tecnica per attribuzione del punteggio
- Funzione della campionatura in sede di gara
- Commissione giudicatrice - Prova pratica della campionatura delegata a soggetti esterni - Possibilità - Condizioni (art. 77 d.lgs. n. 50/2016)
- Idoneità dei campioni offerti in fornitura - Valutazione - Va effettuata prima dell'apertura delle offerte economiche (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- La campionatura è parte dell'offerta tecnica e dev'essere acquisita in seduta pubblica?
- 1) Campioni - Prova - Prodotto parzialmente diverso rispetto a quello originariamente offerto - Esclusione - Legittimità - 2) Aggiudicazione definitiva - Impugnativa proposta dall’impresa legittimamente esclusa - Inammissibilità
- I campioni dimostrativi (campionatura) possono considerarsi parte integrante dell'offerta tecnica a pena di esclusione?
- Campioni / campionatura - Elemento essenziale dell'offerta a pena di esclusione: condizioni - Soccorso istruttorio: inammissibilità - Verifica dei plichi, apertura ed acquisizione: occorre seduta pubblica (art. 42 , art. 46 d.lgs. n. 163/2006)
- Campioni dei prodotti offerti in gara - Funzione - Distinzione rispetto alla documentazione tecnica - Mancata apertura dei campioni in seduta pubblica - Conseguenze (Art. 42)
- Art. 68, (Specifiche tecniche)
- Art. 95, (Criteri di aggiudicazione dell'appalto)