1) Verifica di anomalia dell’offerta – Convocazione in audizione dell’offerente prima di disporre l’eclusione – Obbligo procedimentale da parte della Stazione appaltante – Non sussite; 2) Mancata o tardiva produzione delle giustificazioni o dei chiarimenti – Non comporta esclusione automatica; 3) Voci di prezzo eccessivamente basse – In presenza di voci prezzo sulle quali sono possibili risparmi – Sostenibilità; 4) Sindacabilità del giudizio della Stazione appaltante (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 19.05.2017 n. 5979

Nella pronuncia in epigrafe il Giudice amministrativo capitolino ha precisato quanto segue:
1. In seguito all’entrata in vigore del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016), l’obbligo procedimentale di convocazione dell’offerente, in audizione, nell’ambito del giudizio di anomalia – prima in effetti previsto, al ricorrere di determinati presupposti, dall’art. 88, comma 4, del decreto legislativo n. 163 del 2006 – non è più altrimenti contemplato in seno all’art. 97 del predetto nuovo codice.
2. Secondo le conclusioni cui il Consiglio di Stato è a suo tempo già intervenuto nella sentenza n. 2982 del 11.06.2014 della sez. V, nelle gare pubbliche la mancata o anche la sola tardiva produzione delle giustificazioni dell’offerta e degli eventuali chiarimenti non possono comportare l’automatica esclusione dell’offerta sospettata di anomalia ed i termini a tal fine previsti non sono perentori, ma sollecitatori, avendo lo scopo di contemperare gli interessi del concorrente a giustificare l’offerta e quelli dell’Amministrazione alla rapida conclusione del procedimento di gara.
3. Per giurisprudenza pressoché costante (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 06.08.2015, n. 3859) nelle gare pubbliche di appalto il giudizio d’insostenibilità e anomalia dell’offerta del concorrente deve essere complessivo, nel senso di tener conto di tutti gli elementi favorevoli o negativi, tanto da poter giungere a ritenere credibili voci di prezzo eccessivamente basse perché accompagnate da altre voci sulle quali sono possibili e realizzabili risparmi, al fine di giungere ad una compensazione che lasci l’offerta affidabile e seria a prescindere dalla gestione interna dell’impresa offerente.
4. Secondo consolidata giurisprudenza nelle gare pubbliche il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni compiute in sede di verifica di anomalia delle offerte è circoscritto ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza, in considerazione della discrezionalità che connota dette come tali riservate alla stazione appaltante cui compete il più ampio margine di apprezzamento (Consiglio di Stato, sez. V, 13.03.2017, n. 1140).