La disposizione di cui all’art. 95, comma 12, d.lgs. 50/2016 recita “Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto….”. La norma, sebbene riconosca ampia discrezionalità alla Stazione Appaltante, non pare potersi interpretare nel senso di ammettere alla valutazione offerte che non raggiungano il punteggio qualitativo minimo, poichè apparirebbe irragionevole e suscettibile di determinare conseguenze distorsive nelle gare (TAR Firenze, 18.05.2017 n. 271).
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