Consiglio di Stato, sez. V, 23.11.2016 n. 4906
Si osserva al riguardo:
– che il comma 5 dell’articolo 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 ammette che il DURC sia rilasciato anche in presenza di una certificazione, rilasciata ai sensi dell’articolo 9, comma 3-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 il quale attesti la sussistenza e l’importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte di un medesimo soggetto;
– che il richiamato articolo 13-bis demanda a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina delle relative modalità di attuazione;
– che le disposizioni attuative sono state adottate con il decreto ministeriale 13 marzo 2013 il cui articolo 2 stabilisce che “gli enti tenuti al rilascio del DURC, su richiesta del soggetto titolare dei crediti certificati di cui al comma 1 dell’art. 1 che non abbia provveduto al versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei termini previsti, emettono il predetto documento con l’indicazione che il rilascio è avvenuto ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, precisando l’importo del relativo debito contributivo e gli estremi della certificazione esibita per il rilascio del DURC medesimo”;
– che, pertanto, il rilascio del DURC in presenza di crediti certificati richiede pur sempre l’attivazione da parte dell’operatore interessato. Il che risulta comprensibile se solo si consideri che la conoscenza in ordine alla sussistenza di crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche rientra in primis nella disponibilità del creditore;
– che se (per un verso) è vero che nel caso di procedure ad evidenza pubblica ricade sulla stazione appaltante l’onere di richiedere il DURC relativo ai concorrenti; per altro verso nella peculiare ipotesi – che qui rileva – di rilascio del DURC a fronte di crediti da compensare nei confronti di amministrazioni pubbliche, è onere della parte interessata quello: i) di allegare la sussistenza del credito (se del caso, suffragandola attraverso la produzione della certificazione ex lege); ii) di richiedere agli enti competenti di rilasciare il DURC “in compensazione” ai sensi dell’articolo 13-bis del decreto-legge n. 52 del 2012;
RISORSE CORRELATE
- DURC irregolare - Correzione e compensazione - Condizioni (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC irregolare - Presunzione legale di gravità delle violazioni previdenziali - Esclusione - Necessità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Irregolarità contributiva accertata in corso di gara e dopo l’aggiudicazione - Regolarizzazione - Possibilità (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Irregolarità in corso di gara - Regolarizzazione prima della stipulazione del contratto - Non rileva - Revoca dell'aggiudicazione - Legittimità - Compatibilità comunitaria della disciplina del nuovo Codice (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- DURC - Regolarizzazione postuma su invito - Irrilevanza - Esclusione offerta - Legittimità (art. 80 d.lgs. n. 50/2016)
- Regolarizzazione del DURC in ipotesi di compensazione dei crediti certificati con la P.A. (Art. 38)
- Art. 80, (Motivi di esclusione)