
Consiglio di Stato, sez. V, 23.11.2016 n. 4916
Le iniziali disposizioni di gara presentavano una formulazione chiara e precisa e il Comune ha mutato i requisiti a suo tempo fissati con avviso che avrebbe richiesto, per ragioni di coerenza normativa, l’impiego di un identico sistema di pubblicizzazione, già ritenuto dal Comune adeguato, predisposto in funzione dell’osservanza di un principio generale di trasparenza e pubblicità, applicabile anche alle concessioni.
Devono ritenersi illegittime tutte le modifiche od integrazioni della lex specialis che non hanno goduto delle identiche garanzie di pubblicità dovute per il bando di gara.
RISORSE CORRELATE
- Errore materiale od omissione nella lex specialis: come e quando procedere alla correzione?
- Procedura negoziata senza bando - Indizione - Pubblicità - Albo Pretorio on line della Stazione Appaltante - Sufficienza (art. 29 , art. 63 , art. 73 d.lgs. n. 50/2016)
- Pubblicità delle eventuali modifiche apportate alla disciplina di gara