Apertura delle offerte in data diversa da quella indicata nella lettera di invito: quali conseguenze per la gara? Tale modus procedendi deve ritenersi illegittimo in quanto violativo del principio di pubblicità delle gare e contrastante con l’interesse pubblico alla trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa: per giurisprudenza costante la mancata convocazione anche di uno solo dei concorrenti alla seduta di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante costituisce vizio insanabile della procedura che si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, determinandone l’invalidità derivata (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 13).
La regola generale della pubblicità della gara, segnatamente con riguardo al momento dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche e/o le offerte tecniche, implica necessariamente l’obbligo del seggio di gara di portare preventivamente a conoscenza dei concorrenti il giorno, l’ora e il luogo della seduta della commissione di gara, in modo da garantire loro l’effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante, atteso che tale adempimento risulta implicitamente necessario ai fini dell’integrazione del carattere di pubblicità della seduta (in termini Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio 2004, n. 3471).
La violazione della regola della pubblicità della seduta di gara comporta l’invalidità derivata di tutti gli atti della procedura selettiva, inclusa l’aggiudicazione definitiva, senza che rilievi l’assenza di prova dell’effettiva lesione sofferta dai concorrenti, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento tra gli stessi, ma anche dell’interesse pubblico alla trasparenza ed all’imparzialità dell’azione amministrativa, le cui conseguenze negative non sono apprezzabili ex post (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011 n. 13; Cons. St., sez. V, 16 giugno 2009 n. 3844; Id., sez. V, 4 marzo 2008 n. 901; idem più di recente Tar Abruzzo- L’Aquila, Sez. I, 20 dicembre 2014 n. 953 secondo cui “Sono illegittimi gli atti di una gara indetta per l’affidamento di un appalto di servizi nel caso in cui la stazione appaltante abbia omesso di comunicare alla ditta seconda classificata la data e l’orario di svolgimento della seduta pubblica destinata all’apertura delle offerte economiche; infatti, l’estromissione della ditta seconda classificata dalla seduta pubblica relativa all’apertura delle offerte economiche è idonea ad invalidare la procedura di affidamento, in relazione ai principi di pubblicità, trasparenza e par condicio tra concorrenti, atteso che, il non averle dato l’opportunità di presenziare alle operazioni di apertura delle buste, non le ha consentito di verificare l’integrità delle buste e dei sigilli, di prendere contezza del contenuto documentale delle offerte e, quindi, non l’ha garantita dal pericolo di manipolazioni delle offerte (proprie e di quelle altrui)”) TAR Lecce, 16.03.2016 n. 502.
RISORSE CORRELATE
- Apertura dei plichi, seduta pubblica, necessità - Circostanza che si tratti di gara telematica, irrilevanza - Violazione del principio di trasparenza, prova concreta, non occorre e non spetta all'operatore economico (Art. 2, d.lgs. n. 163/2006)
- Omessa lettura dei punteggi per le offerte tecniche prima di procedere all’apertura delle buste con l’offerta economica - Omessa trascrizione dei punteggi nel verbale - Commistione - Illegittimità (Art. 283 Regolamento)
- Nel caso in cui la Commissione proceda all'apertura delle buste tecniche in seduta riservata, anzichè pubblica, va disposto l’annullamento dell'intera procedura di gara?
- Modalità di aperture delle buste contenenti le offerte tecniche