Tassatività delle cause di esclusione e requisiti di capacità tecnica e professionale (Artt. 42, 46, 68)

admin-seaConsiglio di Stato, sez. III, 17.11.2015 n. 5261
(sentenza integrale)

“6.- In conseguenza, come ha già ritenuto il T.A.R., l’esclusione dell’appellante dalla gara in questione non può ritenersi illegittima per la violazione del principio della tassatività delle cause di esclusione dalle gare dettato dall’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti.
6.1.- In proposito, questa Sezione ha già ritenuto legittimi provvedenti di esclusione determinati dal mancato rispetto dei requisiti minimi di carattere tecnico richiesti per la partecipazione alla gara (Consiglio di Stato Sezione III, n. 3275 del I luglio 2015).
6.2.- Si è, quindi, ricordato chela disposizione dettata dall’art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti, introdotta dall’art. 4 comma 2 del d.l. 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, prevede che i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione, oltre quelle indicate nello stesso comma 1 bis e riguardanti il mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
6.3.- Tale norma, come ha ricordato anche l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, nella decisione n. 9 del 25 febbraio 2014, è chiaramente volta a favorire la massima partecipazione alle gare, attraverso il divieto di un aggravio del procedimento, e «mira a correggere quelle soluzioni, diffuse nella prassi (amministrativa e forense), che sfociavano in esclusioni anche per violazioni puramente formali».
Lo scopo della disposizione è, quindi, principalmente quello di evitare la possibile esclusione da una gara non a causa della mancanza dei requisiti (soggettivi o oggettivi) di partecipazione ma a causa del mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa.
6.4.- Mentre, nella fattispecie, l’esclusione dell’appellante è stata determinata non dal mancato rispetto di adempimenti solo documentali o formali o privi, comunque, di una base normativa espressa, ma dall’accertata mancanza dei necessari requisiti dell’offerta che erano stati richiesti per la partecipazione alla gara.
6.5.- Peraltro l’art. 42 del codice dei contratti pubblici prevede il possesso di determinate capacità tecniche professionali dei fornitori di servizi per l’Amministrazione e l’art. 68 del codice dei contratti consente espressamente all’Amministrazione di escludere dalla procedura le imprese che offrono prodotti o servizi che non sono conformi alle specifiche tecniche richieste
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7.- Non può essere quindi ritenuta illegittima la disposta esclusione dell’appellante a causa dell’accertata mancanza della revisione degli automezzi con i quali avrebbe dovuto svolgere il servizio. Considerato che nel termine previsto per la presentazione delle offerte l’appellante era risultata carente del requisito in questione, correttamente l’ASL Lecce non ha poi ritenuto di poter fare applicazione, nel doveroso rispetto del principio della par condicio dei concorrenti, di un possibile soccorso istruttorio”.

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