
1. L’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture, ai sensi del presente codice, deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; l’affidamento deve altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice.
1-bis. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese (comma introdotto dall’art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011, quindi modificato dal Decreto-Legge 95/2012 convertito con modifiche dalla L.135/2012 in vigore dal 15/08/2012)
1-ter. La realizzazione delle grandi infrastrutture, ivi comprese quelle disciplinate dalla parte II, titolo III, capo IV, nonché delle connesse opere integrative o compensative, deve garantire modalità di coinvolgimento delle piccole e medie imprese. (comma introdotto dall’art. 44, comma 7, del decreto-legge n. 201/2011 in vigore dal 06/12/2011, poi convertito senza modifiche dalla Legge di conversione 214/2011, in vigore dal 28/12/2011)
2. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti e dal presente codice, ai criteri, previsti dal bando, ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell’ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Per quanto non espressamente previsto nel presente codice, l’attività contrattuale dei soggetti di cui all’articolo 1 si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile
RISORSE CORRELATE
- Suddivisione in lotti e requisiti di capacità tecnica - Discrezionalità della Stazione appaltante - Limiti (art. 2 d.lgs. n. 163/2006 - art. 51 d.lgs. n. 50/2016)
- Suddivisione in lotti di dimensioni tali da consentire solo la partecipazione degli operatori più rilevanti - Necessità di tutela delle piccole medie imprese (pmi) - Violazione dei principi di favor partecipationis e concorrenza - Illegittimità (art. 2 d.lgs. n. 163/2006 - art. 51 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Apertura dei plichi, seduta pubblica, necessità - Circostanza che si tratti di gara telematica, irrilevanza - Violazione del principio di trasparenza, prova concreta, non occorre e non spetta all'operatore economico (Art. 2, d.lgs. n. 163/2006)
- Capacità tecnica e prestazionale - Mancanza - Esclusione - Va disposta anche in assenza di una espressa previsione della lex specialis (Art. 42)
- Composizione della Commissione di gara e garanzia di pubblicità delle sedute (Artt. 2, 84)