Consiglio di Stato, sez. V, 03.02.2016 n. 413
(testo integrale)Il sistema di scelta del contraente a mezzo di procedura negoziata senza pubblicazione del bando di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorrenzialità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili d’interpretazione estensiva (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 30 aprile 2014, n. 2255).
In base al comma 2, lett. c) di tale previsione normativa, l’affidamento diretto è consentito nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. (…)
Il Comune, compatibilmente con tale disposizione, ha evidenziato nel provvedimento contestato che tale affidamento si era reso necessario per evitare di far fronte a costi non sostenibili derivanti dal pericolo di un’eventuale “non gestione” della struttura per un tempo apprezzabile e non predeterminabile, con connessa evidente alta probabilità di danni che all’ente sarebbe potuta derivare dall’eventuale danneggiamento degli impianti.
Tale eventualità, circostanziata e verosimile, avrebbe comportato l’esigenza di dover provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria per assicurare i relativi adempimenti, funzionali all’affidamento della struttura all’avente titolo, a seguito della procedura di gara impugnata con separato giudizio.
L’Amministrazione, nel valutare i presupposti per l’affidamento senza gara, ha valutato ragionevolmente i presupposti dell’urgenza in vista di effettuare l’affidamento provvisorio della piscina, oggetto di contestazione in questo giudizio.
La valutazione della sussistenza dell’estrema urgenza di salvaguardare la struttura, senza lasciarla inutilizzata con i rischi di vandalismi e di deterioramenti, è derivata da eventi che non possono ritenersi prevedibili e che non sono imputabili nella specie all’Amministrazione.
Non emergono dunque elementi tali da evidenziare una macroscopica illogicità, irrazionalità della stessa, ovvero un travisamento dei fatti.
RISORSE CORRELATE
- Affidamento in estrema urgenza e temporaneo - Presupposti e condizioni - Interpretazione restrittiva (art. 63 d.lgs. n. 50/2016)
- Procedura negoziata senza pubblicazione del bando - Presupposti non suscettibili di interpretazione estensiva - Definizione di "unico operatore economico determinato" (Art. 57)
- Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando: presupposti (Art. 57)
- Mancato invito a procedura negoziata di un operatore economico per gravi inadempimenti pregressi (Artt. 38, 57)
- Procedura negoziata: divieto di modifica delle condizioni iniziali del contratto e garanzia di massima partecipazione (Art. 57)
- Procedura negoziata senza bando per esistenza di un unico operatore economico determinato: presupposti e modalità (art. 57)
- Rinnovo (parziale) del contratto d'appalto mediante procedura negoziata (Art. 57)
- Art. 57. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara