Validità SOA in caso di cessione del ramo d’azienda e riflessi sull’avvalimento (Art. 49)

lui232Cons. Stato, sez. V, 16.01.2015 n. 70
(sentenza integrale)

Ritiene la Sezione che l’appello sia infondato e vada respinto: va infatti condivisa la ragione posta a base della ordinanza resa dalla sezione nella fase cautelare ex art. 98 c.p.a., là dove, ai fini della reiezione dell’istanza di sospensiva ex art. 98 cit., è stato fatto richiamo all’art. 76, comma 11, del d.P.R. n. 207/2010, in ordine alla necessità che le SOA accertino quali requisiti sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione (l’art. 76, comma 11, cit. prevede che “ai fini dell’attestazione di un nuovo soggetto, nell’ipotesi in cui lo stesso utilizzi l’istituto della cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, le SOA accertano quali requisiti di cui all’articolo 79 sono trasferiti al cessionario con l’atto di cessione. Nel caso in cui l’impresa cedente ricorra alla cessione del complesso aziendale o di un suo ramo, la stessa può richiedere alla SOA una nuova attestazione, riferita ai requisiti oggetto di trasferimento, esclusivamente sulla base dei requisiti acquisiti successivamente alla cessione del complesso aziendale o del suo ramo”).
La norma sopracitata onera l’azienda che ceda un proprio ramo di richiedere alla SOA una nuova attestazione. A seguito di tale richiesta, la società di attestazione instaura un nuovo procedimento di valutazione dei requisiti oggetto di trasferimento e di quelli acquisiti successivamente allo stesso, che si conclude, sussistendone le condizioni, con il rilascio alla cedente della nuova attestazione di qualificazione.
Tale disciplina trova applicazione anche nel caso inverso, nel quale a voler avvalersi dell’attestazione di qualificazione della cedente sia non la cedente stessa ma la cessionaria. Anche in questo caso dovrà essere richiesta una nuova attestazione, che tenga conto dei requisiti maturati dalla cessionaria attraverso l’incorporazione del ramo d’azienda.
Ad avviso del collegio, l’attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA non è cedibile, dato che viene rilasciata al termine di un procedimento istruttorio diretto ad accertare il possesso dei requisiti previsti dalla legge in capo al solo soggetto giuridico che l’ha richiesta.
Tali requisiti possono essere trasmessi ad altra azienda, ma il loro trasferimento implica la cancellazione o quantomeno il ridimensionamento dell’attestazione di qualificazione dell’azienda cedente; nel contempo il cessionario, ossia il soggetto destinatario dei requisiti, viene onerato a richiedere “ex novo” una propria attestazione SOA.
Di conseguenza, nel caso di cessione di ramo d’azienda, né il cedente né il cessionario possono valersi della attestazione di qualificazione posseduta dall’azienda ceduta, pur potendo richiederne una nuova alla società di attestazione.
La nuova attestazione avrà però efficacia solo dopo il suo rilascio, vale a dire dopo che sono stati effettuati tutti i controlli del caso, lasciando l’azienda cessionaria, durante il periodo che intercorre tra l’incorporazione del ramo e l’ottenimento della nuova attestazione SOA, priva dell’attestato di qualificazione.

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