Aggiudicazione del project financing: procedimento a “formazione progressiva” (Art. 53)

lui232Cons. Stato, sez. IV, 09.06.2015 n. 2827
(sentenza integrale)

Non può pertanto dubitarsi, in presenza di una statuizione esplicita in tal senso, che la stazione appaltante, nell’articolare la procedura di gara, non abbia seguito i canoni di cui all’art. 153 “Finanza di progetto” del codice degli appalti.
Ritenuta quindi l’applicabilità della disciplina generale prevista dalla normativa primaria, sono parimenti utilizzabili le acquisizioni giurisprudenziali in tema e, in particolare, la ricostruzione operata dal Consiglio di Stato, nella sentenza dell’adunanza plenaria n. 1 del 2012, dove è stato chiarito come il procedimento di aggiudicazione della concessione al promotore finanziario si articola in una fattispecie a formazione progressiva che si realizza mediante sottofasi procedimentali idonee a produrre effetti immediatamente lesivi nei confronti dei concorrenti e, come tali, da aggredire immediatamente. La detta sentenza afferma infatti come “nel procedimento di project financing l’atto con cui la stazione appaltante conclude la c.d. prima fase di selezione di una proposta, da porre a base della successiva gara, sia immediatamente impugnabile da coloro che abbiano presentato proposte concorrenti in relazione alla medesima opera pubblica.”
In questa organizzazione procedimentale rientrano certamente le procedure, come quella in discorso, dove a base di gara è posto uno studio di fattibilità e dove poi la stazione appaltante redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta, per poi porre in approvazione detto progetto, previe le eventuali modifiche progettuali che si rendessero necessarie, e quindi aggiudicare e stipulare in via definitiva la concessione al promotore o (nel caso in cui quest’ultimo non voglia apportare le modifiche necessarie al progetto) ai concorrenti che lo seguono progressivamente in graduatoria, previo, appunto, esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali. In effetti, ciò che ha rilevato l’Adunanza plenaria è che la scelta del promotore è in sé atto lesivo, comportando l’onere dell’immediata impugnativa.”

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