Funzione dei chiarimenti e tassatività delle cause di esclusione nel cottimo fiduciario (Art. 46)

SeA no name miniTAR Pescara, 12.01.2015 n. 20
(sentenza integrale)

(estratto)
Le note informative di chiarimento non modificano affatto il contenuto delle regole di gara e sono solo esplicative del bando di gara; non ha pertanto alcun senso la previsione di una clausola escludente per una omessa accettazione delle stesse con sottoscrizione ulteriore, che sarebbe fortemente penalizzante e non ha alcun profilo sostanziale e funzionale se non quello di ristringere la cerchia dei partecipanti.
Nell’offerta di parte ricorrente vi sono tutti gli elementi essenziali della domanda, in conformità del bando, che è unico e immodificato “ab origine”, costituendo la “lex specialis” che può contenere incertezze interpretative delle clausole, superabili a mezzo di chiarimenti che consentono ai partecipanti di conoscere l’esatta volontà dell’Amministrazione, senza che possa essere modificata, sia per la pendenza dei termini per la presentazione delle offerte, sia quale regola di buona amministrazione (art.97 cost.), finalizzata ad assicurare la parità di trattamento (C.S., V, 3093/2014).
I chiarimenti, pertanto, non possono introdurre previsioni innovative e/o modificative delle prescrizioni già stabilite dal bando, perché ciò significherebbe il suo ritiro, con sostituzione di altro nuovo (art. 46, comma 1° bis, d.lgs. n. 163/2006).
Nel caso in esame, viene inserita una nuova previsione escludente che, stante la funzione esplicativa dei chiarimenti, sarebbe del tutto illogica anche per il suo automatismo escludente.

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