
Cons. Stato, sez. III, 20.04.2015 n. 1993
(sentenza integrale)“La giurisprudenza ha osservato che i chiarimenti della stazione appaltante “possono considerarsi ammissibili se contribuiscono, attraverso un’operazione di interpretazione del testo, a renderne chiaro e comprensibile il significato e/o la ratio di una disposizione del bando, ma non già quando, proprio attraverso l’attività interpretativa, si giunga ad attribuire alla disposizione un significato ed una portata diversa e maggiore di quella che risulta dal testo stesso, in tal caso violandosi il rigoroso principio formale della lex specialis, posto notoriamente a garanzia dei principi di cui all’art. 97 della Costituzione” (cfr. Cons. St., sez V, 13 luglio 2010 n. 4526, richiamata da Cons. St., sez. III, 31 ottobre 2012 n. 5570).
In base all’esposto orientamento, condiviso dal collegio, nel caso in esame i ripetuti chiarimenti del R.U.P., pur previsti dall’art. 20 della lettera d’invito, travalicano i limiti di cui innanzi e, quindi, sono privi di valenza vincolante e di portata preclusiva ai fini dell’interpretazione del capitolato, giacché l’unico parametro di ammissibilità o meno di un’offerta va esclusivamente ravvisato nell’anzidetta prescrizione del capitolato.”www.giustizia-amministrativa.it
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