TAR Roma, 10.12.2014 n. 12488
(sentenza integrale)
(estratto)
al riguardo, l’art. 30 del d.lgs. n. 163 del 2006 – dopo aver previsto, al comma 1, che “salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi” – espressamente stabilisce, al successivo comma 3, che “la scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi”;
– come chiarito anche dalla giurisprudenza, la circostanza che si tratti, dunque, della concessione di beni o servizi pubblici non esime l’ente locale dall’obbligo di dare corso ad una procedura competitiva per la scelta del concessionario, la quale si pone come un indiscusso strumento di garanzia dell’ingresso al mercato, della parità di trattamento, del principio di non discriminazione e della trasparenza tra gli operatori economici, nel rispetto dei principi di concorrenza e libertà di stabilimento. Ciò – del resto – trova conferma anche nel rilievo che, anche a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, non può che essere preso atto dell’indifferenza comunitaria alla qualificazione nominale della fattispecie, con consequenziale obbligo dall’attivazione di una procedura competitiva in caso sia di affidamento di un appalto che di concessione di servizio o di bene pubblico (in virtù del al quale va, tra l’altro, riconosciuta la posizione soggettiva qualificata delle c.d. “imprese di settore” – cfr., tra le altre, C.d.S., Sez. V, 31 maggio 2011, n. 3250; TAR Toscana, Firenze, Sez. III, 27 gennaio 2011, n. 162; TAR Basilicata, Potenza, 12 maggio 2007, n. 366).
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