
1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.
2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell’ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.
3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all’oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.
4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.
5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell’ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l’affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.
6. Se un’amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non é un’amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un’attività di servizio pubblico, l’atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell’ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.
7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l’articolo 143, comma 7.
(per il servizio “illuminazione votiva” si veda quanto disposto dall’art.34 comma 26 del D.L. 179/2012 come convertito dalla L. 221/2012 in vigore dal 19/12/2012)
RISORSE CORRELATE
- Concessione di servizi - Valore - Indicazione - Necessità - Computo: occorre calcolare il fatturato presunto derivante dalla gestione del servizio - Mancanza di dati sul fatturato: vanno fornite indicazioni circa il potenziale bacino di utenza del servizio (Art. 30 d.lgs. n. 163/2006 - Art. 30 d.lgs. n. 50/2016)
- Concessioni di servizi - Principi relativi alla nomina dei componenti della commissione giudicatrice - Applicabilità (Artt. 30, 84, d.lgs. 163/2006)
- Per l'affidamento di una concessione di servizi occorre prevedere i requisiti di capacità tecnica e professionale ex art. 42 del Codice?
- Concessione di servizi - Disciplina applicabile - Predeterminazione dei criteri - Rotazione (Art. 30)
- Tassatività delle cause di esclusione nelle concessioni di servizi (Artt. 30, 46)
- Obbligo di gara per la concessione di beni o servizi pubblici (Art. 30)
- Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse