Archivi tag: oneri sicurezza intrinseci

Oneri per la sicurezza pari a zero : comporta esclusione ?

Alla luce del più recente e diffuso orientamento giurisprudenziale non si può equiparare l’omessa indicazione degli oneri per la sicurezza alla quantificazione degli stessi nell’importo pari a zero.
Invero, la situazione del concorrente che si esime dall’emarginare nella propria offerta economica la cifra dei costi della sicurezza, è diversa da quella del concorrente che, in base alla sua politica imprenditoriale e alla personale organizzazione dei fattori produttivi, dichiara, per le ragioni più varie, di non dover sostenere alcun costo diretto in termini di sicurezza in relazione ad un determinato appalto.
L’indicazione di costi della sicurezza pari a zero sottintende una specifica valutazione, da parte dell’impresa offerente, in ordine agli effetti economici dell’applicazione delle regole di sicurezza nello svolgimento concreto del servizio, ascrivibile alla consapevole volontà di determinarli in tale misura, sulla base dell’assunto che, in ragione di particolari circostanze relative alla tipologia di appalto e/o alle modalità con le quali si ritenga di fare fronte ai costi predetti, l’indicato azzeramento corrisponda all’effettiva incidenza degli stessi sull’offerta economica. Ne deriva che ogni questione di verifica del rispetto dei doveri inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro è destinata a spostarsi dal versante dichiarativo a quello sostanziale, concernente la congruità di una simile quantificazione.
In definitiva, va affermato che la fissazione degli oneri aziendali per la sicurezza nella cifra pari a zero, effettuata nell’offerta economica, non essendo assimilabile alla totale pretermissione di indicazioni al riguardo, non può costituire motivo di estromissione dalla gara, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere o meno all’ausilio del soccorso istruttorio (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 19 gennaio 2017 n. 223; TAR Puglia Bari, Sez. II, 6 ottobre 2020 n. 1245; TAR Sicilia Palermo, Sez. III, 29 luglio 2020 n. 1665; TAR Campania Salerno, Sez. I, 22 maggio 2017 n. 948; TAR Liguria, Sez. I, 2 marzo 2017 n. 163; la giurisprudenza citata appare maggiormente in linea, a differenza dei più risalenti orientamenti con l’attuale quadro normativo, improntato alla dequotazione dei vizi meramente formali delle offerte di gara: così da ultimo, TAR Napoli, 26.04.2021 n. 2686).

    PER QUESITI O INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI RISPOSTA RAPIDA, CONSULENZA E SUPPORTO SPECIALISTICO E SULLA PIATTAFORMA GARE TELEMATICHE DI SENTENZEAPPALTI.IT O PER UN PREVENTIVO GRATUITO, SI INVITA A COMPILARE IL MODULO SEGUENTE

    Richiesta:*

    Nome, cognome, Ente o Società:*

    Email:*

    N.B. I servizi sono attivabili su richiesta e modulabili sulla base di specifiche esigenze. Per ulteriori informazioni si invita a visitare le pagine dedicate del sito oppure a contattare info@sentenzeappalti.it.

    PRIVACY. Letta l’informativa sulla privacy, si acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo ed all’invio di eventuale materiale informativo. 
    

    Accettazione privacy*

    Indicazione degli oneri di sicurezza intrinseci mediante percentuale su ogni categoria di lavoro – Legittimità (Artt. 86, 87)

    Consiglio di Stato, sez. V, 22.03.2016 n. 1180

    Rileva il collegio che la sentenza impugnata, nell’accogliere il motivo di ricorso con cui era stata lamentata la mancata indicazione degli oneri di sicurezza interni o aziendali, fa riferimento alla sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015, secondo la quale i concorrenti sono tenuti a specificare già nell’offerta economica i costi interni per la sicurezza del lavoro (più puntualmente “i costi di sicurezza interni che essi determinano in relazione alla propria organizzazione produttiva ed al tipo di offerta formulata”), pena l’esclusione dalla procedura; in seguito la sentenza rimarca la circostanza che nel caso di specie l’imperativo della specifica indicazione “degli oneri di sicurezza aziendali” era rafforzato dallo stesso disciplinare di gara, che prevedeva “non solo la regola ma anche la sanzione della esclusione in caso di sua inosservanza”.
    Tanto premesso la Sezione osserva che l’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006 stabilisce che “Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d’asta in conformità all’articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all’articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e alla relativa stima dei costi conforme all’articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. In relazione a servizi e forniture, nella valutazione dell’anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta e risultare congrui rispetto all’entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture”. La norma fa quindi riferimento genericamente ai costi per la sicurezza, senza specificare se siano quelli intrinseci alle singole lavorazioni ovvero quelli interni aziendali, o gestionali.
    A sua volta la sentenza della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 3 del 2015 fa riferimento ai costi di sicurezza interni solo perché la commissione di gara, nel caso ivi contemplato, aveva disposto l’esclusione di alcune concorrenti nel rilievo che “l’offerta economica non riporta l’indicazione degli oneri della sicurezza interni o aziendali, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica”, affermando poi che “Ai sensi e per gli effetti degli artt. 86 e 87, comma 4 del Codice dei Contratti e dell’art. 26, comma 6 del d.lgs. n. 81/2008, viene riconosciuta ai costi per la sicurezza da rischio specifico la valenza di elemento essenziale dell’offerta, a norma dell’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei Contratti, la cui mancanza rende la stessa incompleta e, come tale, suscettibile di esclusione (CdS, sez. III, sentenza n. 4622/2012) “.
    Orbene, oltre agli artt. 86 e 87 del d. lgs. n. 163 del 2006 fa generico riferimento agli oneri di sicurezza anche l’art. 26, comma 6, del d.lgs. n. 81 del 2008, che stabilisce che “Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. ..”.
    Può quindi ritenersi che sia stata affermata la necessità, con la sentenza suddetta, sostanzialmente della indicazione degli oneri della sicurezza nella offerta economica, avendo essa fatto riferimento, stante il silenzio al riguardo della richiamata normativa, agli oneri di sicurezza interni aziendali, o gestionali, e non genericamente agli oneri di sicurezza, in cui sono compresi anche quelli intrinseci alle singole lavorazioni, solo perché nella fattispecie ivi esaminata si faceva riferimento alla mancata indicazione specificamente dei primi.
    Pertanto può concludersi che nel caso di specie (in cui erano stati indicati, come prescritto dalla normativa di gara, nella ridetta colonna 11, gli oneri di sicurezza intrinseci) nessuna violazione dell’art. 87, comma 4, del d. lgs. n. 163 del 2006 o della lex specialis (comportante l’esclusione dalla gara ex art. 4.1., lett. g), del disciplinare) fosse stata posta in essere dall’appellante
    .