
Consiglio di Stato, sez. V, 21.10.2025 n. 8175
Altra questione, non specificamente dedotta dall’appellante, riguarda la verifica dell’offerta economica dell’impresa aggiudicataria con riferimento ai nuovi costi derivanti dal nuovo CCNL, sia durante l’esecuzione del contratto sia prima della stipula, e quindi la necessità o meno, nella specie, di un riequilibrio contrattuale ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 36 del 2023.
Il tema prospettato rientra tra i rimedi manutentivi del contratto, ma comunque non può essere predicata l’illegittimità dell’aggiudicazione, che si è fondata sul CCNL vigente ratione temporis.
Ciò che rileva, in relazione alle censure prospettate con il gravame, è che la Stazione appaltante ha adempiuto all’obbligo di verifica della congruità del costo della manodopera rispetto ai minimi salariali retributivi, in linea con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, secondo cui: “la stipula di un nuovo CCNL di settore, sopravvenuta nel corso della procedura di verifica della congruità dell’offerta, per un verso comporta la sua applicazione al personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto; per altro verso, impone alla stazione appaltante di tenere conto dei nuovi livelli retributivi previsti, in quanto sicuramente applicabili alla futura esecuzione del contratto da affidare, e conseguentemente di verificare se l’offerta economica dell’impresa individuata come possibile aggiudicataria sia in grado di sostenere anche i nuovi costi”. Ciò in quanto, “si tratta di valutare la tenuta economica dell’offerta”, nel tempo dell’esecuzione del contratto, con riguardo al costo del personale impiegato. Il cui “aumento, derivante dal periodico rinnovo dei contratti collettivi di lavoro applicabili al settore, non dovrebbe essere considerato un evento imprevedibile ma una normale evenienza di cui l’imprenditore dovrebbe sempre tenere conto nel calcolo della convenienza economica dell’offerta presentata in gara”, mentre è “irrilevante la circostanza che per il calcolo progettuale del costo del lavoro la Stazione Appaltante abbia fatto riferimento ai parametri (di altro precedente) CCNL (…) poiché (…) la verifica di congruità si proietta anche sulla fase di esecuzione del contratto mentre i dati utilizzati per la predisposizione del bando di gara e per il calcolo dell’importo a base di gara hanno il solo scopo di effettuare una stima minima del costo del lavoro del contratto da affidare” (Cons. Stato, n. 6652 del 2023).
[…]
Diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, il ricalcolo non ha inciso sul prezzo offerto, trattandosi di una semplice riformulazione della voce di costo riferita alle spese generali, compensata con l’utile della commessa che, pur riducendosi rispetto a quello originariamente prospettato, risulta comunque positivo. La giurisprudenza, con indirizzo condiviso, ammette la riformulazione della voce di costo riferita alle spese generali. La formulazione di una offerta economica e la conseguente verifica di anomalia si fondano su stime previsionali e dunque su apprezzamenti e valutazioni implicanti un ineliminabile margine di opinabilità ed elasticità, essendo quindi impossibile pretendere una rigorosa quantificazione preventiva delle grandezze delle voci di costo rinvenienti dall’esecuzione futura di un contratto e, per contro, essendo sufficiente che questa si dimostri ex ante ragionevole ed attendibile (Cons. Stato, n. 3528 del 2020; id. n. 2383 del 2020).
Né si può ritenere che l’erosione dell’utile possa determinare l’inattendibilità dell’offerta, poiché, secondo la tesi prevalente sostenuta dalla giurisprudenza di settore, nelle gare pubbliche, al di fuori delle ipotesi in cui il margine positivo risulti essere nullo, non è lecito stabilire un determinato livello di utile al di sotto del quale l’offerta debba ritenersi necessariamente incongrua, poiché anche un margine di profitto apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo (Cons. Stato, n. 5283 del 2021; id. n. 2437 del 2021).
Inoltre, come indicato da pacifici orientamenti giurisprudenziali, ‘la sottostima di alcune voci di costo non è ex se sintomatica di anomalia, fintanto che la commessa presenti comunque margini di guadagno’ (ex plurimis Cons. Stato, n. 167 del 2022).