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Proroga tecnica in caso di concessione (art. 120 , art. 189 d.lgs. 36/2023)

TAR Parma, 18.02.2025 n. 66

L’art. 120 del vigente Codice dei contratti pubblici, rubricato «Modifica dei contratti in corso di esecuzione» e inserito nel Libro II «Dell’appalto», disciplina al comma 11 l’istituto della c.d. proroga tecnica, prevedendo che «In casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto».
Tale disposizione deve ritenersi applicabile analogicamente alla disciplina delle concessioni, tenuto conto della necessità di garantire, anche per tale tipologia contrattuale, la continuità del servizio (come anche della fornitura o dei lavori), nelle more dello svolgimento della nuova procedura di gara e dell’individuazione del nuovo operatore economico affidatario.
La ratio della c.d. proroga tecnica è quella di consentire, in via eccezionale e temporanea, la continuità delle prestazioni oggetto del contratto in scadenza con l’Amministrazione, in attesa della instaurazione del nuovo rapporto contrattuale; tale esigenza, prevista per i contratti di appalto, deve ritenersi estensibile, in via analogica, anche alla disciplina delle concessioni, tanto più ove, come nel caso di specie, venga in rilievo la necessità di garantire la continuità di un servizio pubblico essenziale.
Conclusivamente, nel caso di specie trova applicazione l’art. 120, comma 11, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, risultando necessario disporre una proroga tecnica del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale compromesse da sinistri stradali o da dispersione di materiali sulla sede stradale nelle more dell’individuazione del nuovo operatore economico affidatario, mentre non trovano applicazione le limitazioni di valore delle modifiche contrattuali di cui al successivo art. 189, comma 6, evidentemente riferibili alle sole ipotesi tassativamente contemplate dal medesimo art. 189 in relazione alle “concessioni”.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Durata massima della concessione e possibilità di rinnovo

Quesito: Posto che la durata della concessione è limitata e determinata dall’ente concedente in funzione dei lavori o servizi richiesti al concessionario (178 co.1), salvo che in caso di durata superiore ai cinque, la durata massima non può superare il periodo di tempo in cui si può ragionevolmente prevedere che il concessionario recuperi gli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi contrattuali (Art. 178 co.2). Dato atto del generale divieto di proroga dei contratti di concessione posto dal comma 5 dell’articolo 178, si chiede se sia conforme al codice la previsione per i contratti di concessione, di un’opzione di rinnovo contrattuale di pari durata , prevista nei documenti di gara iniziali ai sensi dell’art. 189 comma 1 lettera a). In caso affermativo si chiede se tale facoltà è valida anche per i contratti ultraquinquennali e come tenere conto, in sede di rinnovo contrattuale, di eventuali investimenti già recuperati in vigenza del contratto originario.

Risposta: L’art. 189, c. 1 lett. a) del d.lgs. n. 36/2023 può riguardare modifiche che: a) incidono solo sulle attività, ma non sul tempo di concessione (più attività nel medesimo tempo); b) incidono sul tempo. Le modifiche del primo tipo sono sempre possibili, con idonea clausola di opzione. Le modifiche del secondo tipo non sono legittime, salvo proroghe motivate ex art. 192, c. 1. Nelle concessioni è infatti necessario partire dal Piano economico finanziario (PEF) che indichi il tempo della concessione. Se però la concessione prevede nel PEF un periodo di recupero dell’investimento e remunerazione del capitale investito, molto breve (es. 2 anni) sarà facoltà della stazione appaltante poter concedere anche oltre il limite dei due anni, ma non oltre i 5 anni, con concessione già in partenza di es. 4 anni o con concessione di due anni e (es.) rinnovo di ulteriori 2 anni o (es.) proroga di 1 anno. Si noti però che, siccome l’investimento da PEF è in tale caso esemplificativo remunerato già nei primi 2 anni, sarà necessario prevedere specifiche condizioni per il rinnovo o la proroga (es. ulteriori investimenti per il concessionario o ristori da pagare al concedente da parte del concessionario). Il punto dovrà quindi essere previsto nel PEF. (Parere MIT n. 2974/2024)

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