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Consip , Centrale di committenza regionale o acquisto autonomo : prevalenza

Consiglio di Stato, sez. V, 19.11.2025 n. 9052

3. Ai sensi dell’art. 9, comma 3, d.l. n. 66 del 2014: “ … con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze … sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche … nonché le regioni, gli enti regionali, gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 per lo svolgimento delle relative procedure”.
Il successivo comma 3 bis stabilisce poi che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria”.
Dispone poi l’art. 1, comma 510, legge 28.12.2015 n. 208 che: “Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulata da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”.
4. Emerge pertanto da tali previsioni normative che il modulo di approvvigionamento previsto dalla legge in via prioritaria è quello del ricorso a soggetti aggregatori, nel mentre la scelta autonoma è prevista in chiave residuale, vale a dire nelle ipotesi in cui il bene o servizio oggetto di convenzione non soddisfi il bisogno specifico dell’Amministrazione. In tal caso, è posto a carico dell’Amministrazione un onere di motivazione rafforzata (con successivo controllo da parte del giudice contabile), dovendo quest’ultima partitamente esternare le ragioni per le quali il ricorso alle centrali di committenza non è in grado di soddisfare lo specifico bisogno connesso all’approvvigionamento di un bene ovvero alla gestione di un servizio.
5. Tali conclusioni non appaiono in alcun modo smentite dal DPCM 24.12.2015, citato dall’appellante, atteso che:
– in primo luogo, il principio di gerarchia delle fonti del diritto esclude che un DPCM possa derogare a specifiche previsioni contenute in una legge ordinaria, ovvero un atto avente forza di legge (e segnatamente, il citato art. 9 d.l. n. 66/14);
– in secondo luogo, l’art. 1, comma 510, legge 28.12.2015 n. 208 è successivo al citato DPCM 24.12.2015, per cui in virtù dell’art. 11 preleggi le disposizioni della legge sopravvenuta prevalgono comunque – salvo i casi da essa stessa eccettuati – su quelle incompatibili contenute nella pregressa normativa, come appunto nel caso di specie.
6. La prevalenza del metodo di approvvigionamento fondato sul ricorso a centrali di committenza e sulla stipula di Accordi quadro è stata altresì riconosciuta dalla Corte nomofilattica, la quale ha chiarito che: “quando si adotta il modulo dell’accordo quadro, l’aggiudicatario – scelto con la procedura di evidenza pubblica che ha portato alla sua stipulazione ottiene gli appalti basati sull’accordo quadro in virtù di affidamenti diretti […] Ora non pare dubbio che, nell’operare in tale forma, l’amministrazione conferente non sia affatto vincolata in forza dell’intervenuta stipulazione della convenzione, giacché questa non configura un obbligo, ma solo un’opportunità. L’amministrazione interessata resta, infatti, libera di determinarsi, di fronte all’opportunità prefigurata dalla convenzione quadro, secondo la sua discrezionalità, potendovi aderire ovvero potendo optare, come pure l’esperienza concreta insegna, per una diversa soluzione parimenti giudicata vantaggiosa. Nell’uno e nell’altro caso essa esercita, nella facoltà di scelta di fruizione dei vantaggi offerti dalla convenzione mediante o meno adesione ad essa, il proprio potere d’autorità […]” (Cass. civ, SS.UU, 30.11.2022, n. 35335).
In termini confermativi, questo Consiglio di Stato ha affermato che: “l’adesione ai modelli Consip non può essere qualificata come una sorta di ‘affidamento diretto’, ma rappresenta una scelta gestionale/operativa coerente con il modello comunitario in materia di procedure ad evidenza pubblica, senza che tale decisione . . . imponga un onere di motivazione specifico, atteso che: ‘proprio perché la individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvale una specifica motivazione dell’interesse pubblico che la sottende’ (Cons. Stato, n. 2194 del 2015; id. n. 7261 del 2010). L’Ente che, nell’ambito della sua autonomia e nell’esercizio di una attività consentita dalla legge, assuma la decisione di aderire alla Convenzione Consip, non è tenuto a supportare tale adesione con una specifica delibera volta a farne emergere le ragioni di maggiore convenienza. È stato, altresì, chiarito che: <nell’acquisizione dei beni e servizi offerti dal sistema Consip esiste un’economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti, quale risultato della gara comunitaria ad evidenza pubblica già condotta a monte, sia indiretti, consistenti nella riduzione dei costi per il potenziale contenzioso e per le ulteriori singole procedure di acquisto. L’adesione alle convenzioni Consip permetterebbe, inoltre, di aumentare la celerità della procedura acquisitiva, consentendo in più di contare su una tempistica certa> (Cons. Stato, n. 1937 del 2018). Ai sensi dell’art. 1, comma 449, della legge n. 296 del 2006 le Amministrazioni pubbliche <di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti>. … L’adesione alle convenzioni Consip esprime un’economia intrinseca, poiché il relativo modello consente di conseguire risparmi sia diretti che indiretti, consistenti nella sostanziale riduzione dei costi (Cons. Stato n. 7562 del 2022)” (C.d.S, V, 12.5.2025, n. 4041).
7. Pertanto, il modulo del ricorso ai soggetti aggregatori costituisce la regola generale, che non necessita di particolari motivazioni, nel mentre è l’eccezione (vale a dire il ricorso alla procedura autonoma) a dover essere motivata (art. 1, comma 510, legge 28.12.2015 n. 208).

Qualificazione della Stazione appaltante nel periodo transitorio ed obbligo di ricorso alla Centrale Unica di Committenza (art. 37 , art. 38 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Brescia, 21.03.2019 n. 266

Per quanto riguarda i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 50/2016, finché non sarà approvata la disciplina attuativa di tale norma non vi sono i presupposti per formulare un giudizio di inadeguatezza della stazione appaltante. Di conseguenza, nel periodo transitorio ogni ente locale, previa iscrizione nell’anagrafe unica dell’ANAC, può bandire e gestire come autonoma stazione appaltante tutte le procedure di gara a cui sia interessato, senza che questo possa mettere a rischio l’aggiudicazione.
Occorre infatti sottolineare che la violazione del principio di aggregazione e centralizzazione delle committenze, anche nei casi previsti dall’art. 37 comma 4 del Dlgs. 50/2016, non è sanzionabile con l’annullamento dell’intera procedura di gara in mancanza di parametri precostituiti che consentano di misurare la sproporzione tra la complessità della procedura e le competenze tecniche della stazione appaltante. Questi parametri potranno essere forniti solo dal decreto che individuerà i requisiti tecnico-organizzativi di cui all’art. 38 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 per l’iscrizione nell’elenco delle stazioni appaltanti qualificate (cfr.  TAR Firenze, 23.05.2017 n. 730). 

Sul punto vedasi FAQ ANAC sull’applicazione del Codice dei contratti nel periodo transitorio

1) Soggetti aggiudicatori, Soggetti accentratori, Centrali di committenza: differenza; 2) CONSIP – Convenzione – Adesione – Obbligo – Presupposti (art. 37 d.lgs. n. 50/2016)

TAR Roma, 24.05.2018 n. 5781

1) I Soggetti accentratori di cui all’art. 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 sono figure diverse dalle Centrali di Committenza costituite da Comuni non Capoluogo di Provincia che sono, invece, riconducibili figura della Stazione Unica Appaltante di cui all’art. 13, l. 13 agosto 2010, n. 136 (d.P.C.M. 30 giugno 2011).
I Soggetti accentratori di cui all’art. 9, d.l. 24 aprile 2014, n. 66 hanno in comune con le Centrali di Committenza costituite da Comuni non Capoluogo di Provincia la funzione di aggregazione della domanda (operando entrambi come Centrali di Committenza), il Soggetto Aggregatore costituisce una Centrale di Committenza “qualificata” ed iscritta ex lege all’apposito elenco tenuto dall’ANAC.
A sua volta le Centrali di committenza costituite per iniziative dei Comuni non capoluogo, che pure costituiscono una species del genus della Centrale di committenza, presentano un quid pluris, in quanto costituiscono espressione diretta dell’autonomia negoziale dell’Ente esponenziale della Comunità locale, che risponde a principi e valori che superano il mero compito (tecnico) di aggregare la domanda, per conseguire risparmi di spese.
Ai sensi degli artt. 37, 38 e 216, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 80, nel regime transitorio, la mera iscrizione quale Centrale di committenza nell’Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti, di cui all’art. 33-ter d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 costituisce condizione sufficiente per operare come Centrale di committenza.

2) Il Comune non è obbligato ad aderire alla Convenzione Consip per assicurare il servizio pubblico locale di illuminazione (inclusivo di manutenzione e adattamento tecnologico degli impianti), non risultando questo espressamente menzionato nell’elenco dei settori merceologici e di servizi contemplati dal d.P.C.M. 24 dicembre 2015.
L’obbligo per i Comuni di avvalersi delle Convenzioni Consip ha natura diversa rispetto all’obbligo di tenere conto delle condizioni più vantaggiose da questa offerte (cd. benchmark) ai sensi dall’art. 26, l. n. 499 del 1988 e dall’art. 1, comma 449, l. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007). In quest’ultimo caso, l’obbligatorietà non investe l’intero contenuto della Convenzione CONSIP, ma solo i parametri “di prezzo-qualità”, che operano come “limiti massimi del prezzo per l’acquisto di beni e servizi”.
L’obbligo di aderire alle Convenzioni Consip, fatta salva la possibilità di procurarsi in autonomia beni e servizi, a condizione di motivare la relativa scelta, ove più vantaggiosa economicamente, esteso anche ai Comuni dall’art. 59, comma 5, l. n. 388 del 2000, poi abrogato dall’art. 1, comma 458, l. n. 297 del 2007, e successivamente reintrodotto dall’art. 9, d.l. n. 66 del 2014, sia aggiunge, e non sostituisce, altri obblighi posti da leggi settoriali e di contenimento della spesa pubblica (cd. spending review) preesistenti, (in particolare quelle) che sono espressamente richiamate dalla stessa legge.
Ha aggiunto il Tar – con riferimento all’inconfigurabilità di un obbligo, a carico del Comune di aderire alla Convenzione Consip per assicurare il servizio pubblico locale di illuminazione pubblica – che la scelta del Comune di assicurare l’espletamento del servizio pubblico locale (a rete) in questione attraverso l’affidamento in concessione a seguito di un’ordinaria procedura ad evidenza pubblica, rispetto alle alternative modalità di gestione sopraindicate, o rispetto alla possibilità di aderire alla Convenzione Consip Servizio Luce 3, costituisce una facoltà discrezionale del Comune, sottratta al sindacato giurisdizionale di legittimità, salvo il caso in cui sia manifestamente inficiata da illogicità, irrazionalità, arbitrarietà od irragionevolezza, ovvero non sia fondata su di un altrettanto macroscopico travisamento dei fatti. Non si può configurare alcun obbligo, in tal senso, dal favor delle norme vigenti per le convenzioni della Consip, da cui può farsi discendere, semmai, solo “una peculiare presunzione di convenienza” delle convenzioni in parola (Cons. St., sez. V, n. 2194 del 2015) che comporta solo l’onere del Comune di motivare le relative scelte e di farle precedere da adeguata istruttoria.

fonte: sito della g.a.

Gara aggregata – Ricorso – Notificazione – Soltanto nei confronti dell’Amministrazione capofila (art. 37 d.lgs. n. 50/2016)

Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 18.05.2018 n. 8

Ai sensi dell’art. 41, comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato.

La questione era stata rimessa dal Consiglio di Stato, sez. III, ord., 21.09.2017 n. 4403.

Il Consiglio di Stato ha aderito all’orientamento (Consiglio di Stato, sez. III, 13.09.2013 n. 4541; id., sez. V, 06.07.2012 n. 3966; id., sez. V, 15.03.2010 n. 1500) che esclude la necessità di notificare il ricorso anche a  tutti i soggetti che aderiscono alla procedura di aggiudicazione in forma aggregata.
A tale esito appare, infatti, necessario pervenire considerando il rilievo decisivo, ai fini della soluzione del quesito, dell’art. 41 c.p.a., che identifica l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio esclusivamente in quella che ha emesso l’atto impugnato. In virtù della disposizione di cui all’art. 41 c.p.a., ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio appare necessaria e sufficiente la notificazione dell’atto introduttivo esclusivamente all’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato.
In altri termini, la disposizione di cui all’art. 41 c.p.a., nell’enunciare la regola generale sopra ricordata, positivamente esclude che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento.
Corollario di tale regola – come è stato affermato (Consiglio di Stato, sez. V, 06.07.2012 n. 3966) – è che solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni, come accade per gli atti di concerto o come può verificarsi per gli accordi di programma, la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate.
Per converso, le partecipazioni al procedimento giuridicamente qualificate (come quelle concernenti il potere di iniziativa o di proposta, la partecipazione all’intesa che abbia preceduto l’adozione del provvedimento finale, ovvero gli atti preparatori) non sono idonee ad estendere la veste di parte necessaria a soggetti diversi dall’autorità emanante. A tal fine, infatti, sarebbe necessaria una formale imputazione del provvedimento finale ad una pluralità di amministrazioni (Cons. St., sez. V, 6 luglio 2012, n. 3966). Una diversa soluzione, volta ad estendere la legittimazione processuale a soggetti diversi dall’autorità che ha emanato l’atto, si risolverebbe in una oggettiva violazione della norma che presidia la legittima costituzione del rapporto giuridico processuale.
Nei casi sopra ricordati, d’altra parte, si è di fronte ad una unica amministrazione (capofila) che gestisce la procedura e che di essa è responsabile, sicché soltanto ad essa sono imputabili gli atti ed i provvedimenti della medesima, divenendo così l’amministrazione cui notificare il ricorso giurisdizionale per l’instaurazione del giudizio (Consiglio di Stato, sez. V, n. 1500 del 2010); tutto ciò mentre le altre amministrazioni, eventualmente interessate alla procedura, sono tuttavia sfornite di os ad loquendum sulle vicende della gara.
Deve, infine, essere rilevato che alla prospettazione sopra esposta non può essere opposta la disciplina di cui all’art. 81 c.p.c., pacificamente applicabile al processo amministrativo, secondo cui fuori dai casi previsti dalla legge, nessuno può far valere in nome proprio un diritto altrui. Nelle fattispecie sopra ricordate, infatti, l’amministrazione capofila è chiamata a far valere e tutelare una situazione giuridica soggettiva propria (quella derivante dall’essere l’amministrazione che ha posto in essere il procedimento ed emanato il provvedimento di aggiudicazione). Non si verifica pertanto alcuna forma di sostituzione processuale, con la legittimazione straordinaria che a questa è connessa, mentre l’eventuale rilevanza degli esiti della aggiudicazione nei confronti del soggetto in unione di acquisto con l’amministrazione procedente, ha luogo in forza dei rapporti interni fra le due amministrazioni, privi, per le ragioni già esposte, di rilevanza processuale.

fonte: sito della Giustizia Amministrativa

Consip: nuova Tabella “ Obblighi – facoltà 2018 ” per beni e servizi

È stata pubblicata sul Portale degli Acquisti la Tabella obblighi-facoltà che rappresenta un quadro sinottico della normativa statale in tema di obblighi e facoltà di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti della Pubblica Amministrazione.

Tabella ” Obblighi – Facoltà 2018 ”  (.pdf)

Elaborata da Consip insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha lo scopo di orientare e facilitare le pubbliche amministrazioni nell’acquisto di beni e servizi, ponendosi come agile strumento di consultazione.

Le amministrazioni, attraverso la tabella, avranno la possibilità di individuare la normativa applicabile in base alla categoria merceologica a cui appartengono i beni o servizi oggetto di acquisto, alla propria categoria di appartenenza (amministrazione centrale, ente del servizio sanitario nazionale, amministrazione territoriale, etc..) e alla classe di importo.

Oltre alla tabella in pdf, gli utenti potranno utilizzare anche una versione ottimizzata in html, che ne rende più semplice e rapida la consultazione.

Link pagina esplicativa Acquistinretepa.it  

Convenzione Consip – Mancata adesione – Procedura autonoma – Legittimità – Condizioni

Consiglio di Stato, sez. V, 28.03.2018 n. 1937

Il punto nodale riguarda la possibilità per le amministrazioni centrali di indire autonome procedure per l’approvvigionamento di beni e servizi di proprio interesse, in deroga al generale obbligo di avvalersi delle convenzioni quadro di cui all’articolo 26, comma 3, della l. 23 dicembre 1999, n. 488.
Il Collegio osserva che, fermo il carattere di principio del dovere di cui al richiamato articolo 26, nondimeno permane la facoltà per le amministrazioni (ivi comprese le amministrazioni statali centrali e periferiche) di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all’esito delle convenzioni-quadro.
Risulta dirimente al riguardo la previsione di cui al quarto periodo del comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (recante ‘Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario’), a tenore del quale “la disposizione del primo periodo del presente comma [il quale sancisce la nullità dei contratti stipulati in violazione del richiamato articolo 26, n.d.E.] non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip s.p.a., ed a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza”.
Così come la disposizione in parola ammette (sia pure in via derogatoria) la stipula di contratti che esulano dagli obblighi di ricorso alle procedure centralizzate gestite dalla Consip, così anche la medesima disposizione legittima l’indizione di procedure miranti a conseguire razionalizzazione di spesa e risparmi maggiori rispetto a quelli conseguibili con l’adesione al programma di razionalizzazione di cui richiamato articolo 26.
La sussistenza del richiamato (e legittimo) rapporto fra regola ed eccezione è confermato dallo stesso articolo 26 della l. 488 del 1999 il quale
– al comma 3 stabilisce che “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse (…)”. La disposizione per un verso conferma (attraverso il ricorso alla modalità deontica “possono”) il carattere non pienamente vincolante del ricorso alle convenzioni-quadro e, per altro verso, consente la ricerca da parte delle amministrazioni di opzioni negoziali alternative (scil.: con il vincolo/limite dell’insuperabilità delle condizioni negoziali proprie delle convenzioni-quadro);
– al comma 3-bis obbliga le amministrazioni che abbiano deliberato di procedere in modo autonomo agli acquisti di proprio interesse di trasmettere le relative delibere alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l’esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo di propria competenza.
Le disposizioni appena richiamate (lette in combinato disposto con il richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 95 del 2012) delineano un coerente quadro normativo il quale (al fine di assicurare in modo adeguato la razionalizzazione degli acquisti da parte delle PP.AA.)
– demanda alla Consip il cruciale compito di rinvenire, in sede di centralizzazione, le migliori possibili condizioni di offerta da porre a disposizione delle amministrazioni;
– consente (ma in via eccezionale e motivata) alle amministrazioni di procedere in modo autonomo, a condizione che possano dimostrare di aver ricercato e conseguito condizioni migliorative rispetto a quelle contenute nelle convenzioni-quadro;
– responsabilizza le amministrazioni che intendano procedere in modo autonomo fissando taluni vincoli ex ante (insuperabilità delle condizioni trasfuse nelle convenzioni quadro) e talune serie conseguenze ex post (nullità degli atti realizzati in violazione e responsabilità in capo ai funzionari che abbiano agito in violazione di legge e con ingiustificato dispendio di risorse pubbliche).
Il richiamato assetto normativo, tuttavia, non sanziona le amministrazioni per il solo fatto di aver attivato autonome procedure al fine di individuare condizioni migliorative rispetto a quelle offerte dalla Consip (confliggerebbe del resto con gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sottesi al programma di centralizzazione e introdurrebbe nel sistema ingiustificabili profili di rigidità).
Al contrario, le serie conseguenze legali delineate dall’articolo 1 del decreto legge n. 95 del 2012 sono attivabili solo laddove la singola amministrazione abbia travalicato le regole legali che sottendono al richiamato rapporto fra regola ed eccezione.
E’ qui importante osservare che, nonostante il ripetuto richiamo dell’appellante al contenuto della circolare ministeriale del 25 agosto 2015, anche tale ultimo atto richiama in modo espresso la facoltà eccettuale di cui si è avvalso il Ministero (alla quale dedica l’intera Sezione 3), pur sottolineando i puntuali obblighi di motivazione che incombono sull’amministrazione che di tale facoltà intenda avvalersi.

Trattattiva diretta MePA: una nuova procedura di affidamento

A mezzo comunicato CONSIP in data 06.08.2016, nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una nuova procedura per eseguire l’affidamento.

Oltre all’Ordine Diretto e alla Richiesta di Offerta, gli utenti delle Pubbliche Amministrazioni potranno selezionare nel Carrello degli acquisti la “Trattativa Diretta”.

La trattativa diretta si configura infatti come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico.

Come la RdO, la Trattativa Diretta può essere avviata da un’offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica. Non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le tipiche richieste informative (criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei fornitori, gestione dei chiarimenti, gestione delle Buste di Offerta, fasi di aggiudicazione).

Viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde a due precise fattispecie normative:

  • Affidamento Diretto, con procedura negoziata , ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera A) – D.Lgs. 50/2016
  • Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, con un solo operatore economico , ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 163/2006 (per importi fino al limite della soglia comunitaria nel caso di Beni e Servizi, per importi fino a 1 milione di € nel caso di Lavori di Manutenzione)

Gli oggetti di fornitura richiesti possono appartenere anche a Bandi diversi, in tal caso il Fornitore dovrà essere abilitato a tutti i Bandi oggetto della trattativa per poter sottomettere la propria offerta.

Come per la RDO, anche nella trattativa diretta le operazioni di trasmissione della richiesta, di risposta del fornitore e dell’eventuale formalizzazione del contratto, vanno effettuate a sistema, secondo le consuete modalità di formalizzazione (caricamento a sistema dei documenti firmati digitalmente).

www.acquistinretepa.it

ANCI: quadro di sintesi in materia di acquisti centralizzati

A partire dal D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni nella legge n. 89/2014, il quadro normativo degli obblighi di acquisto centralizzati da parte dei Comuni è in continua evoluzione.
Da ultimo, l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 50/2016 (Codice Dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), ha introdotto novità significative che necessitano di scelte organizzative e gestionali, di notevole impatto per tutti i Comuni.
La nota informativa elaborata da Anci vuole offrire un quadro di sintesi del quadro normativo vigente in materia di obblighi di acquisti centralizzati  e strumenti utili ad un primo orientamento in merito alle suddette scelte tecnico-operative.
Si allega altresì la nota Anac relativa all’aggiornamento delle modalità operative per l’acquisizione del CIG.

Affidamento diretto di servizi di centralizzazione

Chiarimenti sulla portata della sentenza del Tar che ha respinto il ricorso contro la delibera ANAC – Attività della società Asmel
 
Il Comunicato del Presidente fornisce chiarimenti in merito alla portata della recente sentenza del Tar Lazio (sez. III, n. 2339 del 22 febbraio 2016) che ha respinto il ricorso presentato dalla società Asmel contro la delibera Anac n. 32 del 30 aprile 2015 “Sistema Asmel società consortile a r.l”, confermando integralmente tutti i rilievi formulati dall’Autorità. In generale è stato confermato che Asmel non poteva considerarsi legittimata ad espletare attività di intermediazione negli acquisti pubblici, peraltro senza alcun limite territoriale definito.
 
L’eventuale affidamento diretto di servizi di centralizzazione, o di sola intermediazione negli acquisti, può ritenersi legittimo solo se disposto nei riguardi di un ente operativo sul quale è esercitato un controllo analogo congiunto da parte dei soli comuni coinvolti direttamente nella costituzione di tale soggetto strumentale.
 

 

Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti: possibilità di acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro

ANAC – Comunicato del Presidente del 08.01.2016
(testo integrale)

Con l’entrata in vigore della c.d. Legge di stabilità 2016, è estesa anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 l’Autorità provvederà a rilasciare il Codice Identificativo Gara – CIG – a tutti i Comuni che procedono all’acquisto di lavori, servizi e forniture sotto l’importo indicato.

www.avcp.it