
1. L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B é disciplinata esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
2. Gli appalti di servizi elencati nell’allegato II A sono soggetti alle disposizioni del presente codice.
RISORSE CORRELATE
- Qual è la disciplina applicabile agli appalti di servizi cosiddetti esclusi?
- Costi per la sicurezza aziendali - Deroghe alla sanzione dell'esclusione in caso di mancata indicazione - Servizi di natura intellettuale e servizi cd. "esclusi" (Artt. 20, 86)
- Verifica di anomalia negli appalti "esclusi": obbligo o facoltà per la Stazione appaltante?
- Obbligo per il mandatario di svolgere l’attività prevalente: non si applica ai servizi esclusi di cui all'Allegato II B del Codice (Artt. 20, 37)
- Sull'onere di specificazione dei costi per oneri di sicurezza da rischio specifico negli appalti di servizi esclusi di cui all'Allegato II B
- Indicazione degli oneri di sicurezza aziendale negli appalti di servizi "esclusi" (Artt. 20, 86)