Art. 21. Appalti aventi ad oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A sia servizi elencati nell’allegato II B

1. Gli appalti aventi per oggetto sia servizi elencati nell’allegato II A che servizi elencati nell’allegato II B sono aggiudicati conformemente all’articolo 20, comma 1 se il valore dei servizi elencati nell’allegato II B sia superiore al valore dei servizi elencati nell’allegato II A. (articolo così modificato dal D.Lgs. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008)