Offerta tecnica modificata per “fare quadrare i conti” in sede di verifica anomalia : esclusione

Consiglio di Stato, sez. V, 18.04.2025 n. 3406

Va evidenziato che la non remuneratività dell’offerta è un indice che, anche da solo, può essere significativo dell’anomalia. Tuttavia, esso non è richiesto necessariamente, dato che il giudizio di anomalia, rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, è riferito dall’art. 97, comma 1, del d.lgs. n. 50 del 2016, ai diversi, anche alternativi, parametri della “congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta”. La relativa valutazione, in quanto appunto discrezionale, è sindacabile dal giudice nei noti limiti della manifesta irragionevolezza o del palese travisamento degli elementi di fatto.
Nel caso di specie, escluso come sopra quest’ultimo, riguardo all’offerta tecnica della ricorrente non è manifestamente irragionevole il giudizio di incongruità e “complessiva inaffidabilità” tratto, per un verso, dalla sostanziale modifica dell’offerta tecnica, per altro verso, dalla divaricazione tra il costo diretto del personale esposto nell’offerta economica e quello risultante all’esito del procedimento di verifica di congruità, senza alcuna necessità di riferirsi anche alla (non) remuneratività dell’offerta.
Invero, quanto al primo profilo, va richiamata la giurisprudenza univoca, secondo cui la modifica dell’offerta è di per sé sufficiente all’esclusione del concorrente, quando questi sia cioè indotto a modificare l’offerta tecnica in sede di verifica di anomalia per “fare quadrare i conti”, altrimenti compromessi da costi insostenibili in riferimento all’impegno contrattuale assunto in gara (cfr., per tutte, Cons. Stato, V, 17 settembre 2018, n. 5419; id., V, 8 gennaio 2019, n. 171; id. V, 2 aprile 2020 n. 2213; id. V, 27 novembre 2023, n. 10153).