
Cons. Stato, sez. V, 27.04.2015 n. 2098
(sentenza integrale)“Sul piano sistematico, la normativa di gara va ragionevolmente intesa nel senso di prendere in considerazione in modo generico i servizi ausiliari di supporto e pulizia resi in ambito scolastico, ai fini del fatturato necessario per la dimostrazione della capacità economico-finanziaria dei concorrenti, e non unicamente quelli nominalmente identici, con tassativa esclusione dei servizi del tutto analoghi come sostenuto dall’appellante.
Solo nel senso indicato, infatti, la richiamata disposizione viene ad uniformarsi alle disposizioni dell’art. 41 del D.Lgs. 163/2006, secondo cui il concorrente può attestare la propria capacità finanziaria ed economica attraverso il “fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”.
È, quindi, la stessa disciplina normativa generale del codice dei contratti a chiarire in modo espresso ed inequivoco che il fatturato rilevante per i fini considerati è quello realizzato “nel settore oggetto della gara”, e non esclusivamente nei servizi identici o coincidenti con quelli nominalmente richiamati negli atti della specifica procedura concorsuale.
Pertanto la tesi dell’appellante va disattesa, non trovando supporto né nei disposti dalla lex generalis, che al riguardo chiarisce come il fatturato da considerare attenga a tutti i servizi e le forniture rese nel settore oggetto della gara, né in quelli della lex specialis, che sul punto non contiene espresse ed inequivoche prescrizioni di maggior rigore.”www.giustizia-amministrativa.it
RISORSE CORRELATE
- Fatturato specifico - Natura - Finalità - Mezzi di prova - Verifica del requisito (art. 32 , art. 83 , art. 86 d.lgs. n. 50/2016)
- Requisiti speciali - Fatturato nel triennio leggermente inferiore al complessivo fatturato del contratto oggetto d'appalto - Legittimità (Art. 41)
- Requisiti speciali - Fatturato nel triennio pregresso - Sino al doppio dell'importo a base di gara - Legittimità (Art. 41)
- Requisiti speciali - Esperienza pregressa - Richiesta svolgimento di servizi identici - Presupposti
- Computo dell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, ai fini della verifica dello svolgimento dei servizi analoghi e della dimostrazione dei requisiti speciali (Art. 42)
- Con la cessione di azienda si trasferisce anche il requisito soggettivo del fatturato maturato negli anni precedenti alla cessione?
