
Consiglio di Stato, sez. V, 10.11.2021 n. 7497
Il primo giudice, premesso che il tasso di assenteismo dipende in larga parte dalle caratteristiche specifiche del personale impiegato (stato di salute; età anagrafica; appartenenza di genere), osservato trattarsi di un appalto caratterizzato da alta intensità dell’impiego di manodopera e richiamata la giurisprudenza che segnala in materia la necessità di stime prudenziali, ha ritenuto non corretto che -Omissis- avesse fatto riferimento al proprio tasso di assenteismo aziendale, corrispondente a personale diverso da quello da impiegare nell’appalto, e ciò per effetto della c.d. “clausola sociale” di cui alla legge di gara. Ha quindi ritenuto che il denunziato scostamento, “vistoso e significativo”, comportasse “maggiori costi stimabili nella somma (allegata dalla ricorrente e non contestata dalle controparti) di circa € 150.000,00, che non può trovare una sufficiente compensazione nella somma di € 40.000,00 accantonata per far fronte a spese impreviste e nella somma di circa € 34.000,00 di utile stimata dalla controinteressata”. […]
Ma tale stima non può essere confermata, risultando – come lamenta la parte appellante – sproporzionata rispetto all’effettivo numero dei lavoratori da assorbire in virtù della clausola sociale prevista dalla legge di gara, da cui l’erroneità della sentenza impugnata. […]
Sicchè assume rilievo la circostanza, evidenziata sia dall’appellante che dal Comune, che gran parte del personale impiegato nel precedente servizio era regolato da rapporti di lavoro precari, a tempo determinato o comunque occasionali, così che solo una minima parte di esso, in quanto assunto a tempo indeterminato, risulta “assorbibile” in virtù della predetta clausola sociale.
Riferimenti normativi:
RISORSE CORRELATE
- Costo della manodopera : modifica per sopravvenienze di fatto in sede di verifica anomalia
- Costi di manodopera e divieto di ribasso: interpretazione alla luce del nuovo Codice contratti pubblici (art. 41 d.lgs. 36/2023)
- Costi della manodopera - Retribuzione delle ore non lavorate - Spetta ex lege - Differenza con il costo medio (art. 95 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del personale - Verifica di anomalia - Valutazione del costo "reale" della singola ora - Legittimità - Monte ore "teorico" / numero di personale impiegato - Irrilevanza (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo del personale - Monte ore teorico e costo reale - Differenza ai fini della verifica di anomalia (art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Costo orario in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta: come va calcolato?
- Costo del lavoro - Tabelle ministeriali - Non rappresentano un limite inderogabile - Costo orario medio - Va moltiplicato per il monte ore effettivo e non per il monte ore teorico - Operatività delle agevolazioni fiscali e contributive - Irrilevanza (art. 86 d.lgs. n. 163/2006 - art. 97 d.lgs. n. 50/2016)
- Art. 97, (Offerte anormalmente basse)