Tribunale di Milano, 10.11.2021 n. 9127
Tale condotta, ad avviso del Tribunale, integra gli estremi del dolo contrattuale quale vizio del consenso ai sensi dell’art. 1439 c.c., a mente del quale il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato.
Il dolo, dunque, è causa di annullamento del contratto, allorché si sia concretato in artifici o raggiri o anche menzogne, che – ingenerando nella controparte una rappresentazione alterata della realtà – siano stati determinanti del consenso che altrimenti non sarebbe stato prestato (v. Cass. 2003, n. 5166, 2006, n. 6166; v. anche Cass. S.U. 1996, n. 1955, secondo la quale, a norma dell’art. 1439 c.c., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia, quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel deceptus una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell’art. 1429 c.c., con la conseguenza che a produrre l’annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull’altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un’efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest’ultima).
Ebbene, nel caso di specie, sulla scorta degli elementi acquisiti in giudizio, è emerso che l’appaltatrice -Omissis-, in sede di campionatura, non ha utilizzato il materiale convenuto.
Non vi è dubbio che, con tale condotta, -Omissis- ha posto in essere un contegno fraudolento che ha indotto -Omissis- a prestare il proprio consenso ad un contratto di appalto che non avrebbe mai concluso se avesse saputo sin dall’inizio che nella campionatura aveva utilizzato dei materiali non rispondenti.
RISORSE CORRELATE
- Offerta tecnica - Irregolarità della campionatura - Soccorso istruttorio - Applicabilità (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Funzione della campionatura in sede di gara
- Aggiudicazione appalto : annullamento in autotutela anche dopo la stipulazione del contratto , con caducazione automatica degli effetti negoziali