2.1. Il ricorrente fonda la propria domanda sulla necessità di acquisire i documenti richiesti, relativi alla gara dalla quale è stato escluso, per tutelare i propri interessi giuridici innanzi al TRGA, al Consiglio di Stato e per ottenere il risarcimento del danno (v. pag. 6 del ricorso).
La domanda di accesso, in altri termini, è stata proposta per finalità difensive in relazione alla gara in questione (i cui esiti, come visto sopra, sono stati impugnati con il ricorso R.G. n. -OMISSIS-), come peraltro confermato anche dalle motivazioni poste a base dell’istanza di prelievo formulata dall’interessato.
2.2. Orbene, come rilevato dalla difesa di parte resistente, il giudizio attivato dal sig. -OMISSIS- innanzi a questo Tribunale (R.G. n. -OMISSIS-) si è concluso con la sentenza n. -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, non impugnata e conseguentemente ormai divenuta irrevocabile. La sentenza in parola ha rigettato il gravame e confermato la legittimità dell’esclusione dell’impresa RICORRENTE dalla procedura di gara, respingendo altresì la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente. Il ricorrente, quindi, non può più conseguire (nemmeno in via risarcitoria per equivalente) il bene della vita anelato in relazione alla gara de qua.
È evidente, allora, che il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale accoglimento dell’odierno ricorso, perché i documenti richiesti non potrebbero essere in alcun modo utilizzati nell’ambito di un giudizio che si è ormai concluso con sentenza divenuta irrevocabile.
Peraltro, nemmeno le ulteriori iniziative evocate a sostegno dell’istanza di accesso (“preparazione esposto alla Corte dei Conti e alla Procura della Repubblica”) risultano idonee a radicare un interesse al ricorso in capo all’interessato, trattandosi di rimedi previsti dall’ordinamento ad altri fini e disciplinati autonomamente, che non possono comunque consentire al ricorrente di recuperare il bene della vita sotteso alle sue istanze.
2.3. Né a diversa conclusione può giungersi per il sol fatto che il ricorrente, al fine di acquisire la documentazione richiesta, ha proposto anche un’istanza di accesso “FOIA”.
La giurisprudenza in materia, infatti, ha chiarito che l’accesso civico generalizzato ex art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013 soddisfa un’esigenza di cittadinanza attiva, incentrata sui doveri inderogabili di solidarietà democratica, di controllo sul funzionamento dei pubblici poteri e di fedeltà alla Repubblica e non su libertà singolari, onde tale accesso non può mai essere egoistico (C.d.S., Sez. VI, n. 5702/2019). Come tale, l’accesso civico non è utilizzabile come surrogato dell’accesso documentale ex art. 22 della l. n. 241/1990, qualora si perdano o non vi siano i presupposti di quest’ultimo, perché serve ad un fine distinto, talvolta cumulabile, ma sempre inconfondibile, che, alla luce delle ragioni esplicitate nelle istanze di accesso e nel ricorso, non è riscontrabile nella fattispecie di cui è causa.
[rif. art. 53 d.lgs. n. 50/2016]
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