
Passando all’esame del primo motivo di ricorso, va premesso come il Passoe è il documento che attesta la registrazione all’AVCpass (Authority Virtual Company Passport) che è l’attuale sistema di verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche. Infatti le stazioni appaltanti sono obbligate ad acquisire, con modalità informatiche, la documentazione comprovante i requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario dichiarati dai concorrenti nelle domande di partecipazione a gare pubbliche esclusivamente attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Anac.
In particolare il Passoe rappresenta lo strumento necessario per procedere, tramite interfaccia web, alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti.
La registrazione ai servizi informatici dell’Anac è un atto unico, mentre la generazione del Passoe deve essere ripetuta per ogni gara.
Secondo un primo orientamento giurisprudenziale che si è formato ( TAR Lombardia 970/2019, TAR Sicilia 150/2016, TAR Lazio 11031/2017 ) il Passoe può essere prodotto anche successivamente alla presentazione dell’offerta, anche in esito alla procedura del soccorso istruttorio, ma ciò è possibile purché il prerequisito fondamentale, cioè la registrazione presso i servizi informatici dell’Anac – AVCpass, sia stato perfezionato.
La produzione successiva di un documento ovvia alla carenza di un elemento formale della domanda, ma la registrazione non completata prima della scadenza del termine per partecipare alla gara è un adempimento tardivo ad un obbligo di legge.
RISORSE CORRELATE
- Soccorso istruttorio - Non applicabile per omissione di documenti o inadempimenti richiesti a pena di esclusione - Autoresponsabilità dei concorrenti (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- Iscrizione AVCPASS e indicazione PASSOE : non richieste a pena di esclusione da alcuna norma di legge
- AVCPass - Verifica dei requisiti - Documentazione - Invio a mezzo PEC - Non equivalente - Esclusione (art. 81 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)
- PASSOE - Abilitazione al sistema AVCpass entro il termine di presentazione delle offerte - Irrilevanza - Non comporta esclusione - Soccorso istruttorio (art. 80 , art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- AVCPASS - Utilizzo esclusivo per la verifica dei requisiti - Acquisizione alternativa dei documenti a mezzo PEC - Illegittimità (art. 81 , art. 216 d.lgs. n. 50/2016)
- PassOE - Soccorso istruttorio - Limiti - Soltanto se la registrazione ad AVCPass è avvenuta prima della scadenza del termine di partecipazione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016)
- AVCPass per la verifica dei requisiti: è possibile, in alternativa, trasmettere a mezzo posta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante?
- Contrasto sulla regolarità fiscale tra la verifica AVCPass e l'attestazione dell'Agenzia delle Entrate: quale prevale ?
- Gara telematica - AVCPASS - Esito errato in ordine alla verifica di regolarità fiscale - Non è vincolante - Approfondimento e soccorso istruttorio - Legittimità (art. 58 , art. 80 , art. 83 , art. 86 d.lgs. n. 50/2016)
- AVCPASS: mancato utilizzo del sistema per la dimostrazione dei requisiti - Conseguenze: è possibile una modalità alternativa? E' applicabile il soccorso istruttorio?
- Art. 83, (Criteri di selezione e soccorso istruttorio)