
Secondo un consolidato orientamento, nelle gare pubbliche le valutazioni espresse dalla Commissione di gara (art. 77 d.lgs. n. 50/2016) devono intendersi estranee all’ambito oggettivo del sindacato di legittimità delle relative determinazioni, che non può estendersi fino a scrutinare il merito dei pertinenti giudizi tecnici, se non nelle limitate ipotesi in cui gli stessi risultino assunti sulla base di una fallace rappresentazione della realtà fattuale o in esito ad una delibazione del tutto illogica o arbitraria dell’offerta tecnica.
Per ottenere una pronuncia del Giudice Amministrativo sull’illegittima applicazione dei criteri di valutazione (art. 83 d.lgs. n. 50/2016) ad opera della Commissione di gara, occorre quindi evidenziarne la manifesta incongruità, altrimenti si solleciterebbe un sindacato “sostitutorio”, al di fuori dei tassativi casi sanciti dall’art. 134 c.p.a., fatto salvo il limite della abnormità della scelta tecnica.