
TAR Perugia, 12.11.2025 n. 766
Rileva il Collegio che la previsione della lex specialis non si presenta univoca, ponendo accanto ad un parametro mobile – «ultimo triennio precedente la data di pubblicazione del bando» – un elemento fisso, determinato dall’indicazione tra parentesi di tre annualità; la non univocità della previsione ha ingenerato dubbi nei concorrenti, come testimonia la richiesta di chiarimento sopra riportata.
Giova rammentare che costituisce ius receptum della materia dei contratti pubblici la regola secondo cui l’interpretazione delle clausole della lex specialis, che presentino margini di opinabilità deve essere improntata al principio eurounitario della massima partecipazione (cfr. art. 3 del d.lgs. n. 36 del 2023); pertanto, in presenza di più ipotesi interpretative possibili, l’interprete deve aderire alla ricostruzione ermeneutica e pratico applicativa che permetta la maggiore partecipazione delle imprese concorrenti (cfr., ex multis, T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 2 maggio 2023 n. 691; C.d.S., sez. V, 28 marzo 2023 n. 3148).
Ciò posto, risulta corretta l’interpretazione della lex specialis proposta dalla ricorrente principale, che valorizza l’espresso riferimento alla data di pubblicazione del bando e considera meramente esemplificative le annualità indicate tra parentesi, in quanto maggiormente rispondente alla ratio della previsione, mirante alla verifica dell’effettivo ed attuale possesso da parte dell’operatore della capacità tecnico-professionale, attualità garantita dalla prossimità rispetto alla data di pubblicazione del bando.
Con riferimento ad analoghe formulazioni la giurisprudenza si è già orientata nel senso proposto, ritenendo «infondato il rilievo secondo cui il requisito doveva essere comprovato anche per l’intera annualità 2020 (posto che il disciplinare faceva riferimento, in tesi, all’intero triennio 202[0], 2021 e 2022). Il triennio va determinato a ritroso, in base alla data di pubblicazione del bando di gara (31 ottobre 2023); per cui, per il 2020, dovevano essere considerate le due sole mensilità di novembre e dicembre» (C.d.S., sez. V, 30 luglio 2025, n. 6754).
Del resto, mentre qualora il bando di gara volesse la dimostrazione delle capacità economiche e finanziarie di un operatore economico dovrebbe necessariamente fare riferimento alla nozione di “esercizio”, inteso come periodo amministrativo di durata annuale, «[a] conclusione diametralmente opposte si arriva se si prendono in considerazione i requisiti tecnici e professionali di un operatore; in questo caso il triennio da prendere in considerazione è quello effettivamente antecedente alla pubblicazione del bando, in ragione del fatto che tali ultimi requisiti non soggiacciono alle norme e ai limiti delle scienze contabili. Tale differenziazione è stata oggetto di apposita pronuncia del Consiglio di Stato, nella quale i giudici di Palazzo Spada hanno così statuito: “solo per la dimostrazione della capacità economico finanziaria (…) il triennio da prendere in considerazione per verificare la sussistenza del requisito è quello solare decorrente dal 1° Gennaio e ricomprende i tre anni solari antecedenti al data del bando, in quanto la norma fa riferimento alla nozione di esercizio inteso come anno solare, mentre per la capacità tecnica e professionale (…) il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando e, quindi, non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico finanziaria” (cfr. Cons. Stato, Sent. n. 2306 del 06.05.2014)» (T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 5 luglio 2018, n. 978).
Pertanto, al fine della dimostrazione del possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui all’art. 6.3 del disciplinare, devono essere considerati i contratti per servizi analoghi realizzati dai concorrenti nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando per un importo di almeno € 997.000, oneri fiscali esclusi.
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