Chiarimento applicativo sulle modalità transitorie per la verifica telematica delle polizze fideiussorie di cui all’articolo 106, comma 3, del codice dei contratti pubblici, previste nella delibera ANAC n. 606/2023.
La Delibera ANAC n. 606/2023 ha introdotto una soluzione transitoria per la verifica telematica delle garanzie rilasciate a corredo di un’offerta in caso di partecipazione del contraente a procedure a evidenza pubblica (art. 106, comma 3 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – “Codice dei contratti pubblici”).
Nella Delibera si indica la possibilità di adottare modalità telematiche alternative alle piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti, finalizzate a evitare soluzioni di continuità nell’operatività del settore. In particolare, è previsto che le stazioni appaltanti possano verificare l’autenticità della polizza, oltre che accedendo a un’apposita sezione del sito web dell’impresa emittente, anche inoltrando una specifica richiesta a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Con riferimento all’accesso delle stazioni appaltanti alla sezione dedicata alle verifiche sulle polizze fideiussorie nel sito web del garante, sono state segnalate complessità operative generate dalla richiesta dell’identificazione tramite SPID.
Al fine di superare le criticità emerse, l’Autorità, in accordo con l’IVASS, ritiene utile fornire i seguenti chiarimenti.
L’accesso al sito internet del garante per la verifica delle polizze fideiussorie può essere consentito ricorrendo a soluzioni alternative allo SPID che garantiscano accessi riservati ai soli soggetti legittimati (ad es. chiavi di verifica che individuino in maniera univoca la polizza da verificare). Ciò in considerazione del fatto che, ai sensi dell’articolo 64, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale – l’utilizzo dello SPID è facoltativo per i soggetti privati allorché essi non accedano a un servizio pubblico, ma mettano a disposizione un proprio servizio.
Tra i soggetti legittimati ad accedere alla verifica sul sito internet del garante possono rientrare, oltre ai contraenti della polizza da verificare e alle stazioni appaltanti beneficiarie della garanzia, gli intermediari assicurativi intervenuti nel rilascio della polizza.
Le medesime indicazioni valgono con riferimento all’accesso ai siti internet di tutti i soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, del codice.