TAR Reggio Calabria, 31.07.2023 n. 649
Nelle procedure ristrette di cui all’art. 61 del d.lgs. n. 50 del 2016, in particolare per contratti sopra soglia, non può essere applicato il principio di rotazione, atteso che quest’ultimo trova applicazione solo negli appalti sotto soglia e nelle procedure negoziate senza la previa pubblicazione del bando; è pertanto illegittima l’esclusione di un’impresa da una procedura ristretta, motivata in base all’applicazione del predetto principio di rotazione.
RISORSE CORRELATE
- Principio di rotazione in caso di affidamento diretto previa indagine di mercato aperta a tutti (art. 49 d.lgs. 36/2023)
- Principio di rotazione nel nuovo Codice appalti : divieto di affidamento o aggiudicazione al contraente uscente che ha già eseguito lo stesso appalto per due volte consecutive con la medesima Stazione Appaltante (art. 49 d.lgs. 36/2023)
- Principio di rotazione : le ipotesi di deroga (e relativa motivazione) nelle sentenze del Consiglio di Stato
- Principio di rotazione e richiesta di invito da parte di un operatore economico che sia venuto a conoscenza della gara
- Il principio di rotazione si estende anche alle concessioni ?
- Principio di rotazione : non trova applicazione quando la Stazione Appaltante procede attraverso un avviso pubblico aperto (art. 30 , art. 36 d.lgs. n. 50/2016)
- Limiti applicativi del principio di rotazione (art. 30 d.lgs. n. 50/2016)
- Principio di rotazione : inapplicabilità all’istituto dell’avvalimento
- Rotazione ? Dipende dalla natura della procedura. Differenza tra negoziata in senso stretto e procedura comunque aperta al mercato
- Procedura mediante avviso pubblico ed invito a tutti gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse: non è applicabile il principio di rotazione
- Rotazione : non si applica se previsto invito a tutti gli operatori economici che presentano manifestazione di interesse (art. 36 d.lgs. n. 50/2016)