TAR Catania, 29.03.2021 n. 986
Occorre, innanzitutto, premettere che con sentenza n. 16/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 della legge n. 13/2019 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. , trattandosi di disposizione in contrasto con quelle contenute nell’art. 95 e nell’art. 97 del codice dei contratti pubblici di competenza esclusiva statale poiché riconducibili alla materia “tutela della concorrenza”; l’art. 4 della l.r. 13/2019 è stato dichiarato incostituzionale nella sua interezza, vale a dire sia sotto il profilo rilevato dalla parte ricorrente (metodo di calcolo dell’anomalia di cui al comma 1° dal secondo periodo in poi, e comma 2°, v. capo n.5 della sentenza della Corte Costituzionale) sia, prima ancora, sotto il profilo dell’utilizzazione “obbligatoria” del solo criterio del prezzo più basso (comma 1°, primo periodo) “per gli appalti di lavori d’importo pari o inferiore alla soglia comunitaria, quando l’affidamento degli stessi avviene con procedure ordinarie sulla base del progetto esecutivo” ( v. capo n. 4 della sentenza della Corte Costituzionale).
[…]
va osservato che nel caso in esame il bando di gara prevedeva quale criterio di aggiudicazione il criterio “facoltativo” (id est rimesso alla valutazione della stazione appaltante) del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4°del D.lgs. 50/2016 e, quindi, un criterio conforme alla disciplina “nazionale”; prevedeva, invece, che il calcolo della soglia di aggiudicazione sarebbe stato effettuato in conformità all’art. 4 della l.r. 13/2019 (v. art. 15 del disciplinare). Ne consegue che, nella fattispecie in esame, l’effetto della declaratoria di incostituzionalità opera nei soli confronti del criterio di determinazione della soglia di anomalia (e non del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso che risulta conforme alla disciplina nazionale) con conseguente annullamento dell’aggiudicazione disposta sulla base di una disposizione normativa regionale dichiarata costituzionalmente illegittima.
Quanto agli effetti di tale annullamento esso non può, tuttavia, determinare l’automatica aggiudicazione in favore della ricorrente, bensì la ripetizione delle operazioni di gara dalla fase di determinazione della soglia di anomalia con applicazione del criterio previsto dalla disciplina nazionale in sostituzione di quello previsto dalla normativa regionale dichiarata illegittima.
Non può, invece, condividersi quanto sostenuto dalla controinteressata in punto di integrale rinnovazione della gara poiché, per le ragioni già esposte in precedenza, la declaratoria di illegittimità costituzionale investe solo il metodo di determinazione della soglia di anomalia e non il criterio di aggiudicazione non sussistendo, quindi, alcuna esigenza di consentire alle imprese la modificazione delle offerte “in ragione della nuova regola di selezione”.
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